Organo: Presidente della Repubblica
Documento: Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 14 maggio 2001
Oggetto: Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei
ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione
del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n.
112-septies;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46,
47, 48, 49;
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data
18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152,
e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988,
n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo
8, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo
2, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere al consiglio di amministrazione
dell'INAIL avverso i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione
delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione
dei provvedimenti indicati nell'articolo 2.
2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale
competente per territorio, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo
4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si trascrive il testo dell'art. 20, della legge 17 marzo 1997, n. 59:
Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti
di elegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda
a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decretolegislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore
o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e
per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme, contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti
per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e e), sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art.
6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione
di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art.
4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni
o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e
dal presente articolo".
- Si trascrive il testo dei punti n. 92 e 112-septies, allegato 1, della legge
17 marzo 1997, n. 59:
"92) Procedimento per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione
delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124;
112-septies) Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di
premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, e successive modificazioni,
reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, 46, 47, 48 e 49
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati
dal presente regolamento:
Art. 39.
1. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere
ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti
dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro
del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante
dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati
dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalita'
da dererminarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 45.
1. I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39
non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dei provvedimenti stessi.
2. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo,
deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima
applicazione in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base
al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso,
salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che
risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al pagamento
di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e
di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 46.
1. I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla
parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali,
e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci
copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le
comunicazioni all'altra parte.
2. La segreteria oppone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.
Art. 47.
1. Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza
delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto.
2. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.
3. Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua
notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
4. La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni
entro il quale il predetto Istituto puo' depositare o trasmettere alla segreteria
stessa le eventuali controdeduzioni.
5. Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, puo' replicare
definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, puo' controreplicare
definitivamente.
6. I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso
o ai relativi scritti difensivi.
7. Il presidente della Commissione, puo', in caso di urgenza, abbreviare i termini
suddetti.
8. La Commissione puo' d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato
termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi.
Art. 48.
1. Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti,
se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso
il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione
del ricorso.
2. Del provvedimento si da' comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto
di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo
caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente,
esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.
3. La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, e' depositata presso
la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti
il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta,
rilascia copia integrale della decisione".
Art. 49.
1. Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide
in modo definitivo.
2. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili,
le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.
- Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, reca: "Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalita' di applicazione".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 giugno 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151, reca: "Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalita' di applicazione".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1o agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza".
- Si trascrive l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479:
"3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti
di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva
i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che e' soppressa".
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1° marzo 2000, n. 50, recante: "Disposizioni in materia diassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- Si trascrive l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38:
"3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, e' dato ricorso
al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con
la procedura indicata nell'art. 45 del testo unico".
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38:
"2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti
non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL".
Art. 2.
Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL avverso
i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti:
a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzioneinfortuni ed igiene
dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attivita', e per andamento
infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe
dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38;
b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro
la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le modalita' di applicazione approvate
ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei termini
indicati nell'articolo 4.
Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38:
"1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per
l'assicurazione
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita'
di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistica aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premio".
- Per il riferimento al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124:
"Art. 154. - 1. I criteri per la determinazione del premio supplementare
di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione
sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni
sul lavoro".
Art. 3.
Contenuto ed effetti dei ricorsi
1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure
e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.
2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione
dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno
1965, n. 1124.
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.
Art. 4.
Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi
1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell'organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 4:
- Si riportano di seguito gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148
e 149 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262, in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, edizione straordinaria:
Art. 137 (Notificazioni).
1. Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del
cancelliere.
2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario
di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi".
Art. 138 (Notificazione in mani proprie).
1. L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito
della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario
ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie
(c.p.c. 148).
Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).
1. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione
deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella
casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario
consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio
o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata
al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando
anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di
lettera raccomandata (c.p.c. 660).
Art. 140 (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).
1. Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' (c.p.c.
138, 148) o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio
o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso
di ricevimento".
Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario).
1. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona
o un ufficio (c.c. 47; c.p.c. 30) puo' essere fatta mediante consegna di copia
alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo
indicato nell'elezione (c.p.c. 660; disp. att. 1941 c.p.c. 58).
2. Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione
presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.
3. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona
o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna
nelle mani proprie del destinatario.
4. La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta
dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata
nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio".
Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche).
1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (c.c.
14, 16, 46), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta
alla sede stessa.
2. La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni
non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti
si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19 secondo
comma.
3. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti
e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano
le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
Art. 147 (Tempo delle notificazioni)
1. Le notificazioni non possano farsi dal 1o ottobre al 31 marzo prima delle
ore 7 e dopo le ore 19; dal 1o aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo
le ore 20 (disp. att. 1941 c.p.c. 47).
Art. 148 (Relazione di notificazione).
- 1. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione (c.p.c. 137)
mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale
e alla copia dell'atto (c.c. 2658; c.p.c. 314, 480).
2. La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue
qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche,
fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie
raccolte sulla reperibilita' del destinatario".
Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale).
1. Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi
anche a mezzo del servizio postale.
2. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale
per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato
con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.
Art. 5.
Termini per la decisione dei ricorsi
1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni,
dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza
che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione,
i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in
sede gerarchico-amministrativa.
2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora
la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra
le stesse parti dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni
di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con
provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o su
istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce
la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo
3, comma 2.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
Note all'art. 6:
- Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, comma primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale 12 dicembre2000, abrogato dal presente regolamento:
"Art. 26 (Contenzioso amministrativo). - 1. Avverso i provvedimenti dell'Inail
riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi compresi i provvedimenti
adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, il datore
di lavoro puo' ricorrere direttamente - per il tramite della direzione regionale
territorialmente competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail nel
termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo
unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'Inail opposizione
da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dal ricevimento dei provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza
che sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa
si intende respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail
oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del
presente articolo, il datore di lavoro puo' proporre ricorso al predetto consiglio
di amministrazione - per il tramite della direzione regionale territorialmente
competente - nel termine e con le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti
del testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail di rigetto totale o
parziale dell'opposizione deve essere motivato.
4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di amministrazione
medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti
nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni
stesse.
5. La decisione del consiglio di amministrazione e' definitiva".