Organo: Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Documento: Decreto 12 dicembre 1968 (G. U. n. 315 del 15 dicembre 1968)
Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole statali e non statali.
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Art. 1
La retribuzione convenzionale annua degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sia statali sia non statali, da valere per la determinazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, è fissata nelle seguenti misure:
1) per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965: L. 370.000 annue;
2) per gli infortuni occorsi dal 1° luglio 1965 in poi:
a) per gli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado e comunque fino a 15 anni compiuti: L. 570.000;
b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di 2° grado e comunque dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: L. 600.000;
c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiori e comunque dal 22° anno di età in poi: L. 650.000.
Art. 2
Le retribuzioni annue convenzionali di cui sopra seguiranno automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate, ai sensi dell'art. 118 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, ai limiti della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite. In base all'ultima parte dell'ultimo comma del citato art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le predette retribuzioni varranno per gli alunni e per gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali anche ai fini contributivi.