Documento: Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257
Oggetto: Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il
lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante
il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE,
della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE,
della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª
e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI
e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo
economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il
seguente:
«Titolo VI-bis
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 59-bis.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei
locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali
a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in
una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali
contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione
e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione
che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il
valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente
di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies,
comma 2, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro
viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre
di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano
in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione
della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si
verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire
orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di
debole intensita', di cui al comma 2.
Art. 59-sexies.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis,
il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente
per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica
dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti
abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di
cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro
puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al
di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante
le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato
al numero piu' basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre
polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere
di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono
amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto
possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura
indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies,
comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo
del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare
e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o
adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa.
Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie
attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa
stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo
smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da
quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di
docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati
e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare
o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati
delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del
lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso
di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni
prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro
della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni
o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia
a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione
mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati
equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono
in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a
cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto
lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato
a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo
di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore
sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro
individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure
adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro
procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre
di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e
per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione
individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la
sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente
necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione
con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari,
in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto
nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore
limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie
e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali
lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento
del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al
di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle
misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.
Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi
e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente
esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione
delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto
o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo
di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato
dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento
dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di
cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta
giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti
di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti
abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita'
comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni
su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di
non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita'
del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni
della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore
limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu'
presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento
e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso
d'urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore
di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a
polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata,
ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto
sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza
dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica
delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori
esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata
dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria,
in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
medica;
c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto
il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione
dell'esposizione all'amianto. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi
a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale,
l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare
altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace
o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione,
comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del
loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori
esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL
copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette
all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo
di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono
inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies,
comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi
1, secondo periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono
inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro
1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi
5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti:
«59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente
decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella