Documento: Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159
Oggetto: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del
sistema pubblico di connettivita' e la rete internazionale della pubblica amministrazione,
a norma dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005,
recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie»
al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio
2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con
il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del titolare» e sono soppresse le parole: «ai titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;»; alla lettera q) la parola: «autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione conferisce allo Stato legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: «r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001):
«Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
n. 42, reca «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, S.O, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., reca «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, S.O., reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174, S.O., reca «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004, n. 13, reca
«Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
n. 49, S.O., reca «Attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in
materia di IVA».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca
«Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.
112, S.O. reca «Codice dell'amministrazione digitale».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005, n.
73, reca «Istituzione del sistema pubblico di connettivita'
e della rete internazionale della pubblica amministrazione»
a norma dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente codice si
intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in
essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica
del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che
risponde ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai
dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati
stessi siano stati successivamente modificati, che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
di protocollo, nonche' alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della
procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o
piu' documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che
sia diversamente stabilito, nel rispetto delle loro
autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto
di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti
informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
al capo III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonche' le disposizioni di cui al capo IV
relative alla trasmissione dei documenti informatici si
applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
e consultazioni elettorali.».
Art. 3.
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo
le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola:
«centrali».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili
e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie) - 1. I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i
gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del
diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.».
Art. 4.
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo.
«Art. 10 (Sportelli per le attivita' produttive). - 1.
Lo sportello unico di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e'
realizzato in modalita' informatica ed eroga i propri
servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso
dall'utente in via telematica e sono integrati con i
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed
efficienza dello sportello unico, anche attraverso
l'adozione di modalita' omogenee di relazione con gli
utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu'
modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo
presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano
l'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto
dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente
decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo
ai procedimenti di competenza delle amministrazioni
centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».
Art. 5.
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita'
penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi
di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in
via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun
erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi
compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.»
Art. 6.
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo
e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata,
previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche
competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni
e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'art. 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le
autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e
territoriali, favorisce la collaborazione interregionale,
incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera
della medesima che ne definisce la composizione e le
specifiche competenze, una Commissione permanente per
l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
con funzioni istruttorie e consultive.».
Art. 7.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo
e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva
la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo.
A tale fine le predette amministrazioni individuano un
centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
Art. 8.
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo
le parole: «con strumenti telematici» sono inserite le seguenti:
«conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole
da: «a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente
codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite
dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del
presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, e' inserito il
seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita',
fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'
e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque
il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita',
dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: «Le
regole tecniche» sono inserite le seguenti : «per la formazione,».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Documento informatico) - 1. Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di
legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si
presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma
ai sensi dell'art. 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullita', dall'art. 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12 del codice civile.
3. Le regole tecniche per la formazione, trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi dell'art. 71 la data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.».
Art. 9.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le
parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza,
integrita' e immodificabilita».
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria.» e' sostituito dal seguente: «L'utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria.».
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo.
«Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto). - 1. Il documento informatico, cui e'
apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.».
Art. 10.
Modifica della rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82
1. La rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituita dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.».
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Documenti informatici originali e copie.
Formazione e conservazione). - 1. Gli atti formati con
strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono,
ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte,
se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal
funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento
proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante
l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite ai sensi dell'art. 71, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed all'articolo
1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono
ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale
a cio' autorizzato.».
2. All'articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo
periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» e' soppressa
la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su
supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di
cui al presente comma».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 23 (Copie di atti e documenti informatici). -
1. All'art. 2712 del codice civile dopo le parole:
"riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ",
informatiche".
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni
effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti
originali non unici formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto
di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata dal responsabile
della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti,
originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art.
71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificato dal presente decreto legislativo: «51. Al fine di
semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le
stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii
di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche
amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che
assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione informatica
attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici
che garantiscano l'integrita' legale del contenuto, la marca temporale e l'identita'
dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio
postale universale ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti
regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente;
a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformita'
del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le
copie su supporto cartaceo dei documenti di cui al presente comma, generate
mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge
l'originale da cui sono tratte se la conformita' all'originale e' assicurata
da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.».
Art. 12.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo,
la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole: «rilasciato
il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformita'
alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di
tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole:
«Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti:
«Il certificato qualificato puo' contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo
le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti:
«la qualifica di pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, e' sostituita
dalla seguente: «b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti
dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla
lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico
rilasciato e' un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del
certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato
nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente
identificato come tale e codice fiscale del titolare del
certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati
peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del
periodo di validita' del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha
rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle
regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la
veridicita' di tutte le informazioni contenute nel
certificato medesimo.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,
per i titolari residenti all'estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di
residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove
richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il
certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la
qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni professionali, nonche'
poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli
derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri
di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir
meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
presente articolo.».
Art. 13.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel processo di verifica della firma» sono sostituite dalle seguenti: «nel certificato».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 30 (Responsabilita' del certificatore). 1.-2. (Omissis). - 3. Il
certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite
per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i
limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano
chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'art. 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo
stesso o derivanti dal superamento del valore limite.».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo dopo
le parole: «Il titolare del certificato di firma e' tenuto» sono
inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma
e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri»
sono inserite le seguenti: «; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente
il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire
e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.».
2. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad
altri, ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle
seguenti: «a terzi».
3. Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo le parole:
«dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a
terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'art.
29, certificati qualificati deve inoltre:
a) - i) (omissis)
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato dal
momento della sua emissione almeno per venti anni anche al
fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
l) - m) (omissis);
4. - 5. (omissis)».
Art. 15.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto
legislativo dopo le parole: «sono privi di ogni effetto» sono aggiunte
le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali
e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri».
2. Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole:
«all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
71».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 34, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai
fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'art. 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in
favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante,
al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad
esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini
professionali e relativi organi agli iscritti nei
rispettivi albi e registri, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie
di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) (omissis).
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente
interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. - 5. (omissis).».
Art. 16.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 37».
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Revoca e sospensione dei certificati
qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 37.».
Art. 17.
Modifiche alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione III - Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Pagamenti, libri e scritture».
Art. 18.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita'
di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo
sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina
della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico,
ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico
di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione
e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo
l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e'
formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita'
e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli
documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 41, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento puo' raccogliere in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e
l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti
il protocollo informatico ed il sistema pubblico di
connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
amministrazioni medesime.».
Art. 19.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)
- 1. -
2. (Omissis).
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti,
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito
al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
Art. 20.
Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole: «di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni)
- 1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».
Art. 21.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 53 (Caratteristiche dei siti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e
reperibilita', anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.».
Art. 22.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo dopo
le parole: «I siti delle pubbliche amministrazioni» la parola: «centrali»
e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello dirigenziale
non generale,» sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici,».
2. Al comma 2 dell'articolo 54, del decreto legislativo dopo le parole: «Le
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili
e nel rispetto della loro autonomia normativa.».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale
nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 54, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di
propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».
Art. 23.
Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo
le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite
dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e
le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria
di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo
51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003.».
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 56, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale della rete
INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della
rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti,
le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
51 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
Art. 24.
Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo dopo le parole: «Il CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 58 (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra
loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica
dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati
tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni
centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.».
Art. 25.
Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le
parole: «in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettivita'
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42», sono sostituite
dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del presente decreto
che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 59, del decreto legislativo e' inserito il
seguente:
«7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra
la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire
la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita'
ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del
territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata,
definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza
con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica
da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2 e comma 7
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 59 (Dati territoriali).
- 1. (Omissis).
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. - 6. (omissis).
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».
Art. 26.
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «e' realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 62 (Indice nazionale delle anagrafi). - 1.
L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con
strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche
concernenti il sistema pubblico di connettivita', in
coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce
le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione
delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di
convalida delle informazioni medesime ove richiesto per
l'attuazione della normativa vigente.».
Art. 27.
Modifica all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 64 (Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete).
- 1. 2. (Omissis).
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi. E' prorogato alla
medesima data il termine relativo alla procedura di
accertamento preventivo del possesso della Carta di
identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di
emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei
cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la
CIE.».
Art. 28.
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica).
- 1.
(Omissis).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento; resta salva la facolta' della
pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e'
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.».
Art. 29.
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le
parole: «di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 42.» sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,»
sono inserite le seguenti: «previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico
di connettivita'.».
«1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita'
alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea.».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
con le regole tecniche sul sistema pubblico di
connettivita' di cui all'articolo, e con le regole di cui
al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
Art. 30.
Introduzione del Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo e' introdotto il seguente:
CAPO VIII
Sistema pubblico di connettivita' e rete internazionale della pubblica amministrazione
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali
e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione
ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di
interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione,
lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni
e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita'
finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni
per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti
amministrativi.
Art. 73.
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna
delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente
Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine
di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni
tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo
di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di
supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita' SPC
Art. 75.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine
e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi
degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino
riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione
al SPC delle autorita' amministrative indipendenti.
Art. 76.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
Art. 77.
Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita'
e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti
esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale
con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri
enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita'
degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita'
tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo
sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti
effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni
che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi
e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con
l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando
la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia
del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 78.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi
informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili
con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite
al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo
10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di
seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici
del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi
e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati
dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica
del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni
e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione,
sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati
di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati
del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita',
l'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza
del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata
dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine
elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare
con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
Art. 80.
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'
1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso
il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita'
ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni
statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del
Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale
della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante
del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte
l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione
alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna
indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate
provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA»
e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione
e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione
all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione
puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti
di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita'
definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
Art. 81.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi
forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione
delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la
realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti
previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale
o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA
a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori
in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono
erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario
che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione
delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili
per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre
essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza
e della protezione dei dati.
Art. 83.
Contratti quadro
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze
di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche'
per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati
livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva
del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando
la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto
delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori
per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro
con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti
esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio
di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art.
1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso
fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi
dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83,
comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo
alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
Art. 85.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettivita'
verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in
ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 75, commi 2 e 3. 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 86.
Compiti e oneri del CNIPA
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione
ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo
espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione
dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita'
analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo
almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro
di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise,
a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture
condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti
di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa
ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa
intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a
favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale
delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni
di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto
quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico
della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma
3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
Art. 87.
Regolamenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.».
Art. 31.
Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nel decreto legislativo l'espressione «Capo VIII» e' sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
Art. 32.
Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo
sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e' abrogato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 82 del
2005, come modificato dal presente decreto:
«Art. 75 (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee),
ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;
29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l'art. 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
d) art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2;
10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo
28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9;
11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 444 (Testo C).
3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e' abrogato.».
Per l'allegato fare riferimento al supporto cartaceo