Documento: LEGGE 4 agosto 1993, n. 271 (in Gazz. Uff., 4 agosto, n. 181)
Oggetto:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.
169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.




La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse," sono soppresse;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. All'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti:
"per i lavoratori"";
il comma 2 è sostituto dal seguente:
"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".