Documento: Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Oggetto: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e
dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione
e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione
e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione
di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento
da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi
e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o
di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e
g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti
per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti
di cui alla medesima tabella.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ART. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita' estrattive di amianto,
i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti
dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere
fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse
dall'articolo 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212) e' il seguente:
"Art. 23 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6)".
ART. 3.
Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi
di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi
ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo'
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio
del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, cosi' come modificato dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 31 (Superamento dei valori limite di esposizione). - 1. I valori
limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media
ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di amianto, sia
isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. (Abrogato).
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve
in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per
misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai
commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento
adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese
le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente.
Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per
motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se
sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti
e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro
procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto
nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi
anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire
ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di
protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
e' limitata al minimo strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque
giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori
di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto
se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori
limite.
9. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i
loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle
misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare
urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al piu' presto delle
misure gia' adottate".
- Il testo degli articoli 1 e 67 della legge n. 428/1990, recante: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica
europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni
interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere".
"Art. 67 (Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico
e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). - 1. L'attuazione
delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque
e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di
cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa
degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita,
della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale
saranno previste:
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze
e dei preparati nocivi e inquinanti;
b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati
inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare
la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria
informazione dei consumatori.
2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle
disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche
apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra
riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque
con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi
di settore".
CAPO II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
ART. 4.
Istituzione della commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita,
presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni
industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali
del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della sanita'
o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento
interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione
e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente
da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio
nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera
c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle
presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma
1, e ne informa il Parlamento".
ART. 5.
Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita' e dell'ISPESL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita'
di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il
deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessita'
d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle
universita' o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualita'
e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualita' dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione puo'
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente,
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nota all'art. 5:
- Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
ART. 6.
Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio decreto,
su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce
con proprio
decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo
4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti
che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista
la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e
le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti
annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi
costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa
di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 si veda in nota all'art.
1.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
e' il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a)-c) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle
regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza
previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".
ART. 7.
Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge,
con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute
per legge, delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 gia' citata e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali
relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla
giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno
ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti
delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della
Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo
e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi
all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per
le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da legge che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti
delle regioni e delle province autonome. (Con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418,
il Governo ha provveduto a riordinare le funzioni della Conferenza e degli organismi
a composizione mista Stato- regioni n.d.r.)".
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 si veda in nota all'art.
4.
CAPO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE
ART. 8.
Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Note all'art. 8:
- La legge n. 256/1974 reca: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio
e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".
- Il D.P.R. n. 215/1988 reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478
e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto)
della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
ART. 9.
Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento
e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono
situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione
che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni
dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni
dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma
1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
ART. 10.
Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani
di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita'
di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva dell'amianto
e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita' sanitarie
locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza
di amianto;
g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio
di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento
dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che e' condizionato alla
frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali per
la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita'
di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per
i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota all'art. 5.
ART. 11.
Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un
accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministero della sanita', con la regione Piemonte, con la comunita' montana
di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il risanamento ambientale
della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo
dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e' autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi
per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
ART. 12.
Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente
1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche
del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita'
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni
di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
stabilisce con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita'
e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad
assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto,
che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente
legge.
5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata
la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le informazioni necessarie
per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unita' sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati
registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche
che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 10 del D.L. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente,
l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi
titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale
e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono
alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione
delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative
e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti
di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo, fissata con decreto
del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria
per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti
l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazionedi
cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate
a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di personale comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione
del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 gia' citato e' il seguente:
Art. 2 (Classificazione rifiuti). - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza
od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato
all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:
urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di
impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita'
agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita',
non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili
a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari
e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla
depurazione degli effluenti.
Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle
sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili
e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali
da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.
Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina
dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei
fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche'
non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso
di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
utilizzate nell'attivita' agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13
giugno 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
f) agli esplosivi".
CAPO IV
MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI
ART. 13.
Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
hanno facolta' di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo
la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa
e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei
trantacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso
non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e
quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se
donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento
unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri
di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza
e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento
da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma
2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da un numero
di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile
per l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese
degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa
entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo
22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta'
di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate,
l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS
si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per
il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti
delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte
a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali
a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa
per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono
moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui
al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e anzianita'
contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo,
a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge
23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e'
corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della
pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima
mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS,
e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di
cui la presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo
stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione
d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello
dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi
del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo
di cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese assoggettate
alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando,
per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi
in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
ART. 14.
Agevolazioni per l'innovazione
e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto
e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere
al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto
o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione
dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse,
ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito
il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi
del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande
di finanziamento.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi
di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego
della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi
concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande
di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino
al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo
di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 mliliardi
per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
CAPO VI
SANZIONI
ART. 15.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il
rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire
7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo
9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle
attivita' delle imprese interessate.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 16.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari
a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi
a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla
esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione
vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai
fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza
di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui
decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi
a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1411):
Presentato dal sen. BOATO ed altri il 16 novembre 1988.
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 21 febbraio
1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 13a e della giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il 13, 28, 29 marzo 1990;
4, 5 aprile 1990.
Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede deliberante, l'8 maggio 1990.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede deliberante, il 10, 16, 23 maggio 1990
e approvato il 24 maggio 1990, in un
testo unificato, con atti numeri 1837 (MANCIA ed altri), 1855 (CUMINETTI ed
altri), 2027 (LIBERTINI ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 4858):
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita' produttive) e XII (Affari sociali),
in sede legislativa, il 13 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II,
V, VII, VIII e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite X e XII il 5 dicembre 1990, 23 gennaio 1991,
15 maggio 1991, 14, 21 novembre 1991 e approvato il 18 dicembre 1991, in un
testo unificato, con atti numeri 2291 (ORCIARI ed altri), 2427 (BOATO ed altri),
2760 (CERUTI ed altri), 4014 (BUFFONI ed altri), 4368 (STRADA ed altri) e 5016
(GUIDETTI SERRA ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 1411-1837-1855-2027/B): Assegnato alla 10a
commissione (Industria), in sede deliberante, il 10 gennaio 1992, con pareri
delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 10a commissione il 15 gennaio 1992 e approvato il 22 gennaio
1992.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con
messaggio motivato in data 18 febbraio 1992 ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art.
136 del "Regolamento del Senato" e dell'art. 71 del "Regolamento
della Camera" ha iniziato il proprio iter al Senato della Repubblica (atto
n. 1411-1837-1855-2027/B-bis):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 28 febbraio
1992, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a, 12a e 13a, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 10a commissione il 4 marzo 1992.
Esaminato in aula e approvato il 4 marzo 1992.
Camera di deputati (atto n. 4858-2291-2427-2760-4014-4368-5016/B):
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita' produttive) e XII (Affari sociali),
in sede referente, il 4 marzo 1992, con parere della commissione V.
Esaminato dalle commissioni riunite X e XII il 5 marzo 1992.
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1992.
TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi,
ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,
macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e
medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge).