Organo: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Documento: Decreto
25 febbraio 2008 , n. 74
Oggetto: Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la
responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia
di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223
del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto
ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli
adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del
medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme
ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione
di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di
talune attivita' di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
impiegati nell'esecuzione del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei
soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione
della fornitura o del servizio affidati, nonche' ogni eventuale
variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1,
al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo
quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
Art. 2.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento
delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle
ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione
dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio,
mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 2 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente
decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate
delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo
subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da
parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante
una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al
presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente
comma e' alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del
modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle
ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione
delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e
delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate
delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1,
ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa
appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28
dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con
riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla
comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del
corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte
dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al
committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel
comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al
comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Art. 3.
Modello F24 riferito al singolo subappalto
1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute
fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni
singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore
dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del
modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato
da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il
codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute
per le quali e' attribuita la responsabilita' solidale di cui al
comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu'
appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle
ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del
dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta
impresa.
Art. 4.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa
appaltatrice della seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;b) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da
parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante
una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista
responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3
al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente
comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al
comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Art. 5.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398
Allegati