Organo: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Documento: Circolare del Ministero del Lavoro n. 12
del 22 gennaio 2002
Oggetto: Legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n.388). Disposizioni
in materia di lavoro: chiarimenti operativi Alle Direzioni Regionali e Provinciali
del Lavoro
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1. GENERALITA'
La finanziaria per il 2001, approvata con Legge 23 dicembre 2000 n.388, apporta
numerose modifiche riguardanti la legislazione in materia di lavoro, alcune
delle quali hanno riflessi sull'attività di vigilanza. Si ritiene pertanto,
sentito l'apposito Gruppo di lavoro, di fornire le prime disposizioni applicative,
attesa l'urgenza di determinare un'uniformità d'indirizzo nello svolgimento
delle procedure ispettive. Tali modifiche sono state introdotte con le seguenti
disposizioni: art.7 (incentivi per l'incremento dell'occupazione), art.15
(agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi tra aziende agricole
e comuni montani), art.76 (previdenza giornalisti), art.79 (norme in materia
di ENPALS), art.80 (disposizioni in materia di politiche sociali),art.116
(misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare), art.117 (disposizioni
in materia di lavoro temporaneo), art.119 (potenziamento dell'attività
ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), art.122 (interventi
per agevolare la raccolta di prodotti agricoli).
2. ABOLIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CONTRIBUTIVA
Particolare rilevanza nell'ambito delle norme sopra richiamate assume l'avvenuta
abolizione degli illeciti amministrativi di cui all'art.35, 2° e 3°
comma della Legge 689/81 ad opera dell'art.116, comma 12 della Legge 338/2000.
La nuova legge dispone infatti l'abrogazione delle disposizioni sanzionatorie
in caso di omesso o ritardato versamento di contributi e premi (comma 2°)
, nonché delle violazioni alle stesse connesse ai sensi del 3°
comma (ad esempio, omessa o irregolare registrazione del lavoratore sul libro
matricola e/o sul libro paga, mancata denuncia di esercizio all'INAIL, omessa
presentazione dei modelli DM/10 all'INPS, ecc.).
Resta tuttora in vigore invece il comma 7 dell'art.35, che prevede l'applicazione
delle sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse all'omesso
o ritardato pagamento di contributi o premi.
Si evidenzia altresì che il venir meno della perseguibilità
in via amministrativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non
determina modifiche ai poteri di accertamento conferiti dalle disposizioni
vigenti all'organo ispettivo, né in ordine al coordinamento della vigilanza
svolta dagli altri enti in capo alle Direzioni Provinciali del lavoro.
Tanto premesso, al fine di consentire agli istituti previdenziali
di procedere al recupero dei contributi, nonché all'applicazione delle
previste sanzioni civili, si fa rilevare che il verbale d'ispezione, da redigere
in più copie (una per ogni soggetto interessato), dovrà essere
formulato in modo tale da consentire l'esatta individuazione delle irregolarità
accertate e delle conseguenti sanzioni civili da applicare in relazione alle
seguenti ipotesi:
1) mancato o ritardato pagamento di contributi e/o premi, rilevabili
da denunce e registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate;
2) evasione di contributi e/o premi rilevabile da omesse denunce
e/o registrazioni parziali o totali, da simulazione del rapporto di lavoro
subordinato, da occultamento di retribuzioni soggette a contribuzione;
3) mancato o ritardato pagamento di contributi e/o premi rilevabile
da oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali
o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
4) quando, ricorrendo l'ipotesi sub 2), dal fatto derivi l'omesso
versamento dei contributi e premi previsti per un importo mensile non inferiore
al maggior importo tra 5 milioni e il 50% dei contributi complessivamente
dovuti.
Relativamente all'ipotesi di cui al punto 4), si rileva che
mentre il tenore letterale dell'originario art.37 L.689/81 ancorava la responsabilità
penale del datore di lavoro, in materia di omissione o falsità di registrazioni
o denunce obbligatorie, all'omesso versamento di contributi e premi pari ad
un importo mensile non inferiore a 5 milioni, la nuova formulazione dello
stesso aggiunge a tale necessario requisito l'ulteriore precisazione per cui
l'omissione deve comunque superare la metà dei contributi dovuti complessivamente
nel mese di riferimento.
Avuto riguardo sia alla formulazione letterale della norma, sia alla ratio
ispiratrice della stessa, si ritiene che i suddetti criteri siano da considerare
come concorrenti, nel senso che, al fine di valutare la sussistenza del reato,
sia necessaria la loro compresenza nella fattispecie concreta.
L'omissione o falsità delle registrazioni quindi assumerà rilevanza
penale tutte le volte in cui abbia determinato un'evasione contributiva che
superi in ogni caso i 5 milioni di lire e che sia altresì superiore
alla metà dei contributi dovuti (così, ad esempio, nel caso
in cui il datore di lavoro, attraverso omissioni o falsità di registrazioni,
evada una somma mensile pari a 10 milioni su 30 milioni di contributi che
sarebbero stati dovuti nel mese, il comportamento dello stesso non assumerà
rilevanza penale, atteso che l'evasione realizzata, pur superiore a 5 milioni,
risulta però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti).
Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di reato su riferita, per consentire al
trasgressore e all'ente impositore la sospensione o l'estinzione del procedimento
penale promosso dall'organo di vigilanza, occorrerà richiamare nel
verbale d'ispezione le particolari procedure previste dal comma 19 dell'art.116.
Al riguardo non appare superfluo sottolineare che la copia del verbale da
inoltrare agli enti impositori dovrà essere corredata di tutti gli
elementi di prova riscontrati ed acquisiti.
Si precisa infine che l'abrogazione delle sanzioni amministrative entra in
vigore l'1 gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi
alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. Resta pertanto confermata
la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti a
tale periodo per il principio tempus regit actum di cui all'art.1, 2°comma,
della Legge n. 689/81.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie di reato di cui al riformulato
art.37, si chiarisce che, per il principio del favor rei, entrambi gli elementi
costitutivi del reato devono ricorrere anche per le violazioni commesse antecedentemente
all'entrata in vigore della legge.
3.ABOLIZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI FORMALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO
Per ciò che concerne l'ultimo inciso del comma 12 dell'art.116, che
estende l'abrogazione delle sanzioni amministrative alle violazioni formali
in materia di collocamento, è necessario stabilire preliminarmente
quali disposizioni rientrino nella disciplina riguardante la materia del collocamento
e, nell'ambito di questa, individuare quelle di carattere formale.
A tal fine, va innanzitutto sottolineato che i criteri, necessari per operare
una valutazione analitica di qualsiasi disposizione di legge, si fondano essenzialmente
su una lettura della stessa che tenga conto in primis del bene giuridico tutelato
e della sua ratio ispiratrice, valutata alla luce dell'intero ordinamento
giuridico.
Pertanto, si ritiene che il criterio per stabilire se una determinata disposizione
possa o meno ritenersi relativa alla disciplina sul collocamento, non sia
semplicemente quello, meramente formalistico, della sua collocazione nell'ambito
di una legge generale in materia, ma necessiti dell'individuazione del bene
giuridico che essa intende tutelare. In particolare, con la normativa in materia
di collocamento, il legislatore ha introdotto un meccanismo che permette il
costante monitoraggio dei flussi di manodopera e definisce i tratti reali,
quantitativi e qualitativi, dell'andamento della domanda e dell'offerta nell'ambito
del mercato del lavoro. Tale sistema è indispensabile ai fini dell'applicazione
degli strumenti di politica attiva del lavoro quali, per esempio, le iscrizioni
e le cancellazioni nelle apposite liste, le quote di riserva, le indennità
per la disoccupazione, ecc.
Su questa base, ad esempio, la fattispecie di cui agli artt.1 e 9 bis, commi
2° e 3° della Legge n.608/96, che pone a carico del datore di lavoro
l'obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione
sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata sul libro di
matricola in uso, non può essere considerata relativa alla materia
del collocamento, in quanto posta a tutela di un bene giuridico diverso, e
precisamente dell'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato
circa il suo inserimento all'interno della struttura aziendale.
Detta interpretazione, tra l'altro, è stata già esplicitata
da questo Ministero nella circolare n.311 del 9 marzo 1999.
Nell'ambito della normativa afferente la disciplina del collocamento, poi,
è necessario ulteriormente distinguere tra le varie disposizioni ed
in particolare evidenziare quali tra le diverse violazioni possano connotarsi
di carattere meramente formale, e cioè essere tali da non determinare
una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, come sopra specificato.
Così, per esempio, si può sostenere che abbiano tale connotazione
tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata
o incompleta, tale da non incidere sull'essenziale funzione di controllo e
monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento(si pensi ad esempio
all'ipotesi in cui sul modello prestampato relativo alla comunicazione di
assunzione da trasmettere al Centro per l'impiego, si ometta di indicare la
qualifica d'inquadramento o il CCNL applicato, facendo però correttamente
riferimento al tipo di rapporto stipulato: se a tempo determinato o indeterminato).
Al contrario, invece, devono ritenersi avere carattere sostanziale tutte le
violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione,
in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità.
Per le stesse considerazioni si ritiene tuttora applicabile la sanzione amministrativa,
prevista dal comma 2° dell'art.9 ter L.608/96, in relazione all'obbligo
del datore di lavoro agricolo di provvedere alla comunicazione anche nei riguardi
dell'INPS.
Mentre le disposizioni di cui si tratta sono applicabili alle violazioni commesse
a decorrere dall'1 gennaio 2001, per quelle poste in essere precedentemente
a tale data continua a trovare applicazione il pregresso regime sanzionatorio.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto riguarda i restanti articoli della Finanziaria indicati in premessa,
si richiama l'attenzione di codesti Uffici sui seguenti punti:
a) l'art.7, che prevedendo incentivi a favore dei datori di
lavoro per l'incremento dell'occupazione, legati all'osservanza dei CCNL e
al rispetto delle norme di sicurezza, impegna l'organo di vigilanza a segnalare,
per la revoca dei benefici, al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria
le violazioni non formali in materia contributiva e di sicurezza del lavoro
per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni;
b) l'art.76, che estende l'iscrizione all'INPGI, prima riservata
ai giornalisti professionisti e praticanti, ai pubblicisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato, i quali possono tuttavia optare per il mantenimento
dell'iscrizione presso l'INPS;
c) l'art.79, che, in relazione alle convenzioni stipulate dalla
SIAE rispettivamente con l'INPS e con l'ENPALS, attribuisce agli agenti della
predetta società, con contratto a tempo indeterminato, la facoltà
di "raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni
riferite al relativo rapporto di lavoro". In considerazione delle perplessità
sollevate da alcuni uffici circa la portata di tale facoltà non accompagnata
a specifici poteri di accesso e di accertamento in materia di rapporti di
lavoro, si fa riserva di fornire chiarimenti non appena perverrà riscontro
ai quesiti formulati sull'argomento;
d) l'art.117, che apportando alcune modifiche alla L.196/97
in materia di lavoro interinale, converte, nei casi in cui difetti la forma
scritta, il contratto di prestazioni temporanee in contratto a tempo determinato
anziché indeterminato e che estende l'ipotesi di fornitura anche al
lavoro domestico;
e) il comma 4 dell'art.119, che prevede, in analogia a quanto già stabilito
per il libro paga, la possibilità di sostituire il libro matricola
tradizionale con fogli mobili alle condizioni e modalità che saranno
stabilite con apposito Decreto ministeriale;
f) l'art.122, che, in aggiunta a quanto già disposto
dall'art.18 della Legge 31 gennaio 1994,n.97 in materia di scambio di manodopera
nei Comuni montani, prevede che, per un periodo non superiore a 2 anni, i
coltivatori diretti possano avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti
e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro
subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun
anno solare.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente
circolare da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità
di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il
personale ispettivo interessato.
LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI