Organo: INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Documento: Delibera n. 695 del 30 novembre 2000
Oggetto: Regolamento di attuazione del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, art. 24, recante norme su "Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche"

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 30 novembre 2000

- Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

- visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

- vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

- visto l'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

- visti il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 nonché il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, attuativi della legge n. 68/99 sopracitata;

- visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, attuativo della delega di cui alla richiamata legge n. 144/1999, che prevede:" Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi";

- vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 41 del 17 luglio 2000 relativa agli indirizzi programmatici di cui al sopracitato art. 24 comma 1;

- vista la propria deliberazione n. 604 del 25 ottobre 2000 avente per oggetto "Pianificazione pluriennale 2001-2003" che contempla, fra gli obiettivi operativi, l'attuazione dell'art. 24 del decreto n. 38 citato;

- preso atto delle positive risultanze del confronto con le Associazioni di disabili (ANMIL, ANMIC, ENS, UIC);

- vista la relazione del Direttore Generale del 27 novembre 2000 ed il Regolamento allegato, recante norme su "Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche";

- visto il parere reso dalla Commissione consiliare per le questioni normative nella seduta del 30 novembre 2000;

- sentito il Direttore Generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

 

DELIBERA

di approvare il Regolamento di attuazione del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, art. 24 "Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

 

IL SEGRETARIO

(f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI)

IL PRESIDENTE

(f.to Prof. Gianni BILLIA)

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.2.2000, N. 38, ART. 24, RECANTE NORME SU "PROGETTI FORMATIVI E PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Contenuto

1. Il presente regolamento contiene norme finalizzate all'attuazione degli interventi formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché di quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall'art. 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel quadro e ad ulteriore specificazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. In particolare esso determina:

- la tipologia degli interventi;

- i criteri di priorità per l'ammissione degli stessi;

- le modalità per la loro formulazione ed esecuzione;

- l'entità delle risorse da destinare.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

 

A. Per disabile si intende ogni persona che, nel quadro della legge 12 marzo 1999, n. 68, presenti i seguenti requisiti:

a) disabilità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;

b) grado di invalidità superiore al 33 %;

c) disponibilità ed idoneità a svolgere attività lavorativa.

B. Per piccole e medie imprese si intendono, in linea con le previsioni del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, quelle che:

a) impieghino meno di 250 dipendenti;

b) abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

c) siano in possesso del requisito dell'indipendenza;

d) siano in situazione di regolarità contributiva.

C. Per agenzie di formazione si intendono quegli enti od organismi che:

a) siano in possesso di specifica e documentabile esperienza maturata in particolare nei settoridella formazione dei disabili e del loro avviamento al lavoro;

b) siano provviste di idonee professionalità tecniche e socio-sanitarie;

c) siano in grado di svolgere l'attività di tutoraggio in azienda e di accompagnamento successivo all'inserimento;

d) siano eventualmente in possesso della certificazione ISO;

e) offrano garanzia di fattiva collaborazione con l'équipe multidisciplinare INAIL;

f) siano disposte a garantire la residenzialità dei corsi, ove necessaria, anche a mezzo di convenzioni con strutture di tipo alberghiero in grado di ospitare persone disabili;

g) siano in regola con il versamento di premi e contributi previdenziali.

D. Per incubatore di impresa si intende un sistema comprensivo di organizzazione e strutture fisiche, mirato ad agevolare lo sviluppo ed il consolidamento di attività imprenditoriali - preferibilmente a carattere innovativo e di piccole dimensioni -, intraprese da una pluralità di soggetti, dei quali almeno i 4/5 disabili, per il tempo necessario all'acquisizione delle capacità e delle dimensioni sufficienti ad affrontare il mercato senza protezione.

E. Per barriere architettoniche si intendono, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, art. 2:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità orizzontale e/o verticale, all'interno degli ambienti di lavoro e di ambienti comuni;

b) gli ostacoli che limitano od impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti da parte di soggetti disabili;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo;

d) ogni vincolo di natura culturale o conoscitiva si frapponga al pieno svolgimento della personalità del disabile ed in particolare al suo reinserimento lavorativo.

 

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi riguardano:

a) progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro;

b) progetti di unità di "incubazione" per nuove attività imprenditoriali, artigianali, agricole o di servizi gestite, sia pur in forma non esclusiva, da lavoratori disabili, anche sotto forma di cooperative sociali (società cooperative costituite ai sensi della legge n. 381 dell'8 novembre 1991);

c) progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

d) progetti sperimentali non rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti.

  

Art. 4

Finalità degli interventi

1. Attraverso le modalità che saranno specificate nel Titolo II del presente Regolamento, gli interventi di cui all'art. 3 hanno, fra l'altro, l'obiettivo di:

- favorire il reinserimento del lavoratore invalido nell'azienda di provenienza, preferibilmente nelle mansioni già svolte in precedenza, od in altre compatibili con le sue accertate abilità residue;

- favorirne il reingresso, ove ne sia uscito;

- agevolarne l'ingresso in altra azienda, ove non sia possibile il reingresso;

- sviluppare nuova occupazione e nuova imprenditorialità;

- orientare comunque il mondo del lavoro verso l'impiego delle persone disabili.

 

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie da destinare ai progetti di cui all'art. 3 sono determinate nella misura complessiva di 150 miliardi di lire per il triennio 1999-2001.

2. La quota di competenza di ciascun esercizio è così ripartita:

- per gli interventi di cui all'art. 3, lett. a), 15 miliardi;

- per gli interventi di cui all'art. 3, lett. b), 10 miliardi;

- per gli interventi di cui all'art. 3, lett. c), 20 miliardi;

- per gli interventi di cui all'art. 3, lett. d), 5 miliardi.

3. La ripartizione fra le Direzioni Regionali delle risorse di cui ai commi precedenti viene effettuata sulla base del numero dei disabili - così come individuati dall'art. 2, comma 1, lett. A - residenti sul rispettivo territorio, ad opera della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi. In applicazione del medesimo criterio, ciascuna Direzione Regionale procederà a ripartire fra le Unità territoriali di competenza.

4. La Direzione Centrale di cui al precedente comma ha la facoltà di distrarre in tutto o in parte i fondi, già assegnati ad una Direzione Regionale, che resteranno presumibilimente inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, in favore di altra Direzione Regionale, su presentazione di apposita richiesta motivata da parte di quest'ultima e sentita la struttura cedente. Alle medesime condizioni e con le stesse modalità, la Direzione Regionale può procedere in senso analogo nei confronti delle Unità territoriali rientranti nell'area di sua competenza.

5. La stessa Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi può, inoltre, apporre variazioni alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in presenza di circostanze che dovranno essere opportunamente illustrate in apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.

  

Art. 6

Ruolo del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento, il Centro Protesi di Vigorso di Budrio ed il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra mettono a disposizione le migliori competenze - anche attraverso l'elaborazione di un "Modello operativo" che preveda l'utilizzo di professionalità e strumenti tecnologici innovativi - per gestire direttamente l'intero percorso organizzativo dei progetti in collaborazione con Enti, Associazioni ed Istituzioni che abbiano già maturato esperienze nel settore della disabilità.

2. A tal fine, nell'ambito delle risorse individuate dall'art. 5, comma 2, la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi assegna, per ciascun esercizio, 1,5 miliardi al Centro Protesi di Vigorso di Budrio e 500 milioni al Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

 

TITOLO II

CARATTERI DEGLI INTERVENTI

Sez. I

Progetti formativi di riqualificazione professionale

Art. 7

Stima dei fabbisogni

1. La Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi procede ad una stima dei fabbisogni di riqualificazione allo scopo di determinare l'area dei potenziali destinatari dei progetti, in relazione al grado di invalidità ed all'età.

2. Gli strumenti a tal fine utilizzabili sono:

- la banca dati dei disabili;

- le informazioni disponibili da Regioni, sistemi informativi regionali per l'occupazione, agenzie regionali per l'occupazione, ASL, centri provinciali per l'impiego, servizi provinciali di collocamento, aziende di grandi dimensioni che già impiegano invalidi, organismi rappresentativi di parti sociali, consorzi di cooperative sociali, strutture di formazione professionale specializzate nel settore dei disabili, associazioni di volontariato ed assistenza, associazioni di invalidi.

 

Art. 8

Presa in carico

1. Le équipes multidisciplinari di primo e secondo livello operanti presso l'INAIL - nel quadro del globale processo di prevenzione, cura e riabilitazione - hanno il compito di:

- prendere in carico il disabile infortunato o tecnopatico;

- accertarne le abilità residue;

- approntarne una scheda contenente le caratteristiche fondamentali;

- orientare il disabile, sulla base delle valutazioni acquisite, verso i corsi di formazione maggiormente idonei rispetto alle capacità residue accertate;

- monitorare lo sviluppo dei progetti individuali di reinserimento lavorativo;

- implementare costantemente la banca dati disabili con le informazioni acquisite.

 

Art. 9

Rapporti con gli enti territoriali

1. L'INAIL, nel quadro delle sinergie attivate con le Regioni, si impegna a svolgere, attraverso apposita convenzione da stipulare con le Regioni e gli enti locali, un ruolo di "facilitatore" nel processo di collocamento del disabile ai sensi della legge 68/1999, ferma restando la competenza specifica dei menzionati enti nella materia.

 

Art. 10

Criteri per l'ammissione al finanziamento

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i progetti di cui alla presente sezione debbono integrare i seguenti requisiti oggettivi:

- corrispondenza fra le abilità residue accertate del disabile e quelle richieste dal tipo di impiego cui tende il percorso formativo proposto;

- complessiva coerenza della professionalità che il progetto intende creare con le effettive esigenze del mercato del lavoro locale;

- affiancamento, alla creazione di professionalità, di un percorso di sostegno psicologico del disabile nella fase propriamente riqualificativa ed in quella successiva al reinserimento;

- accessibilità dei locali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del corso.

2. La presenza dei requisiti oggettivi di cui al comma precedente dovrà essere documentata in apposita relazione della struttura territoriale competente da allegare alla comunicazione di cui al seguente art. 11, comma 2.

 

Art. 11

Modalità di attivazione delle iniziative

1. L'Unità territoriale, nell'ambito del budget finanziario di competenza assegnatole ai sensi del precedente art. 5, si attiva - attraverso risorse interne, collaborazioni con uffici decentrati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero per il tramite di consulenze esterne fornite di comprovata qualificazione - allo scopo di:

- operare una ricognizione dei profili professionali - nei settori industriale, artigianale, agricolo o di produzione di beni e servizi - in grado di offrire le maggiori opportunità di occupazione a livello territoriale;

- individuare le agenzie di formazione professionale fornite dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. C, operanti sul territorio;

- attingere alle schede redatte secondo le modalità di cui al precedente art. 8, al fine di selezionare il soggetto le cui caratteristiche psico-fisiche corrispondano alle rilevate esigenze del mercato del lavoro, oltre che alla specifica tipologia di corso di riqualificazione proposto.

2. Le iniziative di cui al comma precedente formano oggetto di apposita comunicazione da inoltrare alla Direzione Regionale competente, la quale provvederà a sottoporle, tramite la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi che esprimerà su di esse un parere, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

 

Art. 12

Criteri di priorità

1. Qualora contestualmente vengano proposte od individuate dalla struttura territoriale iniziative per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate alla struttura medesima per i progetti di cui alla presente sezione, si utilizzeranno i seguenti criteri di priorità:

- anzianità del disabile nell'iscrizione nelle liste di collocamento;

- grado di disabilità superiore al 66%;

- numero di familiari a carico;

- numero di familiari disabili a carico;

- reddito del disabile;

- collegamento e/o integrazione della proposta con progetti di cui all'art. 3, lett. c).

2. La graduatoria verrà redatta attribuendo a ciascuno dei criteri individuati nel precedente comma un punteggio, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

 

Art. 13

Modalità di finanziamento

1. L'Unità territoriale competente eroga, secondo le modalità ordinariamente applicate al riguardo, l'importo corrispondente al costo del progetto di reinserimento individuale del disabile, maggiorato delle eventuali spese di residenzialità, nei limiti delle rispettive disponibilità dell'esercizio di riferimento.

 

Sez. II

Incubatori di impresa

Art. 14

Criteri per l'ammissione al finanziamento

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i progetti di cui alla presente sezione debbono integrare i seguenti requisiti oggettivi:

- complessiva rispondenza dell'imprenditorialità che l'incubatore intende avviare alle effettive esigenze locali del mercato industriale, artigianale, agricolo o dei servizi;

- temporaneità dell'affiancamento richiesto (non oltre 1 anno per attività legate ad internet, non oltre 3 anni per attività tradizionali).

2. La presenza dei requisiti oggettivi di cui al comma precedente dovrà essere documentata in apposita relazione della struttura territoriale competente, da allegare alla comunicazione di cui al seguente art. 15, comma 2.

 

Art. 15

Modalità di attivazione dell'incubatore

1. L'Unità territoriale, nell'ambito del budget finanziario di competenza assegnatole ai sensi del precedente art. 5, si attiva, attraverso risorse interne ovvero con il ricorso a consulenze esterne fornite di comprovata qualificazione, allo scopo di:

- operare una ricognizione delle aree imprenditoriali - siano esse di natura industriale, artigianale, agricola o di servizi - in grado di offrire le maggiori opportunità di occupazione a livello territoriale;

- individuare i servizi e le infrastrutture necessari per l'avvio di un'imprenditorialità nei settori di cui al punto precedente;

- attingere alle schede redatte secondo le modalità precisate dall'art. 7, al fine di individuare i soggetti, le cui caratteristiche psico-fisiche corrispondano alle rilevate esigenze del mercato dell'imprenditoria.

2. Le iniziative di cui al comma precedente formano oggetto di apposita comunicazione da inoltrare alla Direzione Regionale competente, la quale provvederà a sottoporle, tramite la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi che esprimerà su di esse un parere, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

 

Art. 16

Criteri di priorità

1. Qualora contestualmente vengano proposte od individuate dalla struttura territoriale iniziative per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate alla struttura medesima per i progetti di cui alla presente sezione, verrà data priorità all'incubatore che presenti un più favorevole rapporto fra costi e numero di disabili coinvolti.

  

Art. 17

Modalità di finanziamento

1. L'Unità territoriale competente, redatto un budget previsionale e salva successiva produzione di fatture, eroga, nei limiti già esplicitati dall'art. 13, l'importo corrispondente al costo dei servizi e delle infrastrutture necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale (servizi di know-how, di segreteria, di consulenza amministrativa, contabile e finanziaria, di ricerca di mercato, ecc.), per il periodo di tempo previsto dall'art. 14.

  

Sez. III

Progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 18

Criteri per l'ammissione al finanziamento

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i progetti di cui alla presente sezione debbono avere ad oggetto la rimozione delle barriere di cui all'art. 2, comma 1, lett. E, a), b) e c), attraverso iniziative volte a:

- garantire l'accessibilità di ambienti di lavoro e di ambienti comuni (quali mense, bar, servizi igienici, ecc.), con speciale riguardo ai casi di emergenza o di calamità;

- realizzare la piena fruibilità di attrezzature o componenti, attraverso, ad esempio, lettori di badge per i non vedenti, postazioni di lavoro accessibili ad utenti tetraplegici, ecc.;

- introdurre segnali di allarme per ipovedenti, non vedenti e sordi, sistemi di diramazione delle informazioni accessibili a più categorie di utenti, ecc..

2. Sono oggetto di finanziamento anche progetti mirati alla formazione dei datori di lavoro in tema di abbattimento delle barriere, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, lett. E,d).

 

Art. 19

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese , nonché dalle imprese agricole ed artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, dovranno pervenire, opportunamente corredate dalla documentazione indicata dal successivo art. 21, all'Unità territoriale di competenza che ne curerà l'istruttoria.

2. La Direzione Regionale competente provvederà a sottoporle, tramite la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi che esprimerà su di esse un parere, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

 

Art. 20

Criteri di priorità

1. Qualora vengano contestualmente presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate alla struttura territoriale per i progetti di cui alla presente sezione, si riconosce priorità a quelli che presentino le seguenti caratteristiche:

- progetti che riguardino aziende dove sono già presenti soggetti disabili, in numero inferiore, uguale o superiore al limite minimo previsto dalla legge 68/1999;

- progetti che riguardino aziende che occupano lavoratori con elevato grado di disabilità;

- progetti che presentino forme di collegamento e/o di integrazione con progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 2, lett. a);

- progetti che prevedano forme di economie di scala, in quanto finalizzati anche all'erogazione di servizi a livello interaziendale e/o d'intesa con autonomie locali;

- progetti di lungo periodo mirati non solo a rimuovere le barriere, ma anche ad impedire di innalzarne di nuove.

2. La graduatoria verrà redatta attribuendo a ciascuno dei criteri individuati nel precedente comma un punteggio, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

3. In caso di ulteriore parità, verrà data preferenza al progetto che riguardi aziende che occupano da più tempo il maggior numero di disabili.

 

Art. 21

Modalità di finanziamento

1. L'Unità territoriale competente eroga, in conto capitale, l'importo corrispondente fino al 50% del costo dei lavori da effettuare, dietro presentazione delle relative fatture. Sono ammesse al finanziamento anche le opere realizzate a partire dal 1° gennaio 1998, purché - ferma restando la relativa fatturazione - ne siano riscontrate, ad opera della Consulenza tecnica per l'edilizia territoriale, l'utilità e la rispondenza alle effettive esigenze.

  

Sez. IV

Altri progetti

Art. 22

Progetti sperimentali

1. Rientrano nella categoria dei progetti sperimentali tutte le iniziative che mirino al conseguimento di obiettivi omogenei a quelli di cui alle precedenti sezioni, ancorché attraverso modalità diverse (es., convenzioni con enti ed organismi, ecc.).

 

Art. 23

Modalità di presentazione dei progetti

1. L'Unità territoriale comunica l'avvio delle iniziative alla Direzione Regionale competente; quest'ultima, per il tramite della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi che esprimerà sul progetto un parere, sottopone lo stesso al Consiglio di Amministrazione, unitamente ad una relazione che ne illustri approfonditamente le caratteristiche, al fine di consentirne una compiuta valutazione.

2. La disciplina prevista dagli artt. 11, 15 e 19 si estende, ove possibile ed in coerenza con la specifica tipologia del progetto, anche alle iniziative di cui alla presente sezione.

 

Art. 24

Modalità di finanziamento

1. Le modalità di finanziamento sono quelle previste dal progetto medesimo.

2. Le iniziative disciplinate dalla presente sezione potranno essere oggetto di valutazione fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate, senza possibilità di applicare meccanismi di priorità.

 

TITOLO III

COORDINAMENTO E GESTIONE DEI PROGETTI

Art. 25

Coordinamento degli interventi a livello centrale

1. La Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi svolge funzioni di orientamento dei progetti disciplinati dal presente Regolamento, attraverso la periodica emanazione di indirizzi volti ad individuare le aree del mercato del lavoro da privilegiare nel corso di ciascun esercizio .

2. Essa svolge altresì funzioni di coordinamento e monitoraggio delle iniziative intraprese nell'ambito delle Direzioni Regionali, le quali sono tenute a riferire semestralmente alla medesima sull'andamento dei progetti avviati.

 

Art. 26

Verifica sull'andamento dei progetti

1. Ferme restando le funzioni di monitoraggio rimesse dal precedente articolo alla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi, le Unità territoriali svolgono, a cadenza periodica, le verifiche intermedie e finali sulla complessiva gestione di ciascun progetto e sul conseguimento dei relativi obiettivi, attraverso apposita relazione da inoltrare alla Direzione Regionale competente.

 

Allegato 1

CRITERI DI PRIORITA' NEL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

  

 Criterio

Punteggio

Anzianità di iscrizione del disabile nelle liste di collocamento

1/ogni anno di iscrizione

Disabilità superiore al 66%

1

Numero di familiari a carico

1/ogni familiare

Numero di familiari disabili a carico

1/ogni familiare

disabile, in aggiunta al punteggio già fruito per familiare a carico

Reddito annuo lordo del disabile al netto della rendita:

fino a 20.000.000

da 20.000.001 a 30.000.000

da 30.000.001 a 40.000.000

da 40.000.001 a 50.000.000

da 50.000.001 a 60.000.000

oltre 60.000.000

5

4

3

2

1

-

Collegamento e/o integrazione della proposta con progetti ex art.3, lett. c)

1

 

 

Allegato 2

CRITERI DI PRIORITA' NEL FINAZIAMENTO DI PROGETTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

  

 

Criterio

Punteggio

Numero di disabili collocati all'interno dell'azienda inferiore ai limiti minimi previsti dalla legge 68/1999

1

Numero di disabili collocati all'interno dell'azienda corrispondente ai limiti minimi previsti dalla legge 68/1999

2

Numero di disabili collocati all'interno dell'azienda superiore ai limiti minimi previsti dalla legge 68/1999

3

Presenza nell'azienda di disabili con invalidità superiore al 66%

3

Collegamento e/o integrazione del progetto con iniziative ex art.3, lett. a)

1

Progetti che prevedano forme di economie di scala

0,5

Progetti mirati anche al divieto di innalzare nuove barriere

0,5