Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Servizi istituzionali EX IPSEMA
Documento: Circolare n. 64 del 27 dicembre 2011
Oggetto: Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative per il settore marittimo.
Quadro Normativo
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche: “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. Art. 182-ter : “Transazione fiscale” e Art.182-quater : “Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti”
Codice civile, art. 2778: “Ordine degli altri privilegi sui mobili” e art. 2754 : “Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione"
Codice della navigazione, art. 552: “Privilegi sulla nave e sul nolo”.
Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33: “Provvedimenti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla Legge 1 giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile”. Art. 1 ultimo comma.
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Articolo 32, comma 6.
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009: “Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”.
Circolare INAIL n. 8 del 26 febbraio 2010 : “Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative”.
Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73: “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosidetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.” Articolo 1, comma 5.
| INDICE | Pag. |
PREMESSA |
3 |
1. AMBITO DI APPLICAZIONE |
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1.1 Presupposti soggettivi |
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1.2 Modalità applicative |
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1.3 Oggetto dell'accordo |
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1.4 Crediti esclusi dall’accordo |
8 |
1.5 Limiti dei crediti ammissibili |
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1.6 Prededucibilità dei crediti |
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1.7 Condizioni di accettazione |
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1.8 Revoca dell’accordo |
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2. PROCEDURA |
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2.1 Proposta e Sede competente |
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2.2 Fase istruttoria |
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2.3 Fase decisoria |
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2.4 Fasi successive |
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3. MONITORAGGIO |
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PREMESSA
Al fine di adeguare le disposizioni relative agli accordi sui crediti contributivi, già emanate dall’INAIL per la generalità delle aziende1 , anche alle imprese del settore marittimo per le tipologie contributive di competenza, si forniscono i chiarimenti sugli accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare2.
Il decreto-legge n. 185/20083 ha modificato l’art. 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), prevedendo per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza la possibilità di proporre ai creditori “accordi sui crediti contributivi” aventi ad oggetto i “contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” nonché i “relativi accessori”.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 6, del decreto legge 185/2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto interministeriale del 4 agosto 20094, con il quale sono state definite le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi.
La “transazione fiscale” disciplinata dall'art. 182-ter si distingue per disciplina e presupposti dal contratto di transazione previsto dall'articolo 1965 del codice civile e si configura come un'eccezione al principio di indisponibilità dei crediti previdenziali e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica ed estensiva.
In particolare, la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per la malattia e maternità non è derogabile dalla volontà delle parti ed è caratterizzata dalla costituzione automatica del rapporto assicurativo e dall'automaticità delle prestazioni.
Di conseguenza, gli accordi sui crediti per premi infortuni e contributi malattia dell'INAIL ex IPSEMA sono ammessi nell'esclusivo ambito dell'art. 182-ter della legge fallimentare e nei limiti stabiliti dal D.M. di attuazione.
L'istituto della transazione fiscale, introdotto nell'ordinamento dal 16 luglio 20065 , ha la finalità di incentivare il ricorso agli strumenti negoziali diretti a superare lo stato di crisi dell'imprenditore, evitando il fallimento e recuperando la capacità produttiva dell'impresa, attraverso un piano concordato con i creditori.
La riforma del diritto fallimentare, operata dai decreti legislativi n. 5/2006 e n. 169/2007, è stata, infatti, improntata “a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali”6.
L’art. 5 del decreto interministeriale 4/8/2009 demanda poi ai singoli Enti la definizione delle modalità operative delle disposizioni in esso contenute.
L'accordo sui crediti previdenziali ai sensi dell'articolo 182-ter può essere proposto dal debitore:
a) nell'ambito del concordato preventivo, con il piano previsto dall'articolo 1607, che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
b) nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall'articolo 182-bis8, da stipularsi con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
In entrambi i casi, la legge fallimentare prevede l'omologazione da parte del Tribunale, che in tale fase verifica la regolarità delle procedure nonché la concreta attuabilità dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti.
Possono proporre l'accordo sui crediti previdenziali gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo9, tra i quali rientrano anche gli armatori.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare, tali soggetti sono gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, eccettuati gli enti pubblici, con esclusione degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad euro 300.000;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Al riguardo, si ricorda che grava sul debitore l'onere di fornire la prova di possedere i requisiti per essere definito “imprenditore” e, pertanto, di essere soggetto alla disciplina prevista per le procedure concorsuali.
L'articolo 2 del D.M. stabilisce che la proposta di accordo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, prevista dall'art. 161, 2° e 3° comma, della legge fallimentare:
a) aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa armatoriale;
b) stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa.
f) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che tutti i documenti previsti rappresentano fedelmente ed integralmente la situazione economica dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
Si ricorda che la predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti è rimessa alla volontà dell'armatore, che può proporre tutte le soluzioni ritenute più opportune per continuare l'attività e nel contempo raggiungere l'accordo con i creditori.
Per quanto riguarda la relazione del professionista, le norme richiedono che sia iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28 della legge fallimentare, lettera a) e lettera b). Deve quindi trattarsi di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure di studi
professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci siano professionisti appartenenti alle citate categorie.
L'art. 182-ter ha previsto che con l'accordo il debitore può proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato.
Per quanto riguarda l'INAIL ex IPSEMA, oggetto della proposta di accordo possono essere i crediti per premi infortuni, contributi malattia ed accessori, intendendosi con tale termine le sanzioni civili e gli interessi.
La proposta di accordo può comprendere10:
a) i crediti assistiti da privilegio, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo;
b) i crediti aventi natura chirografaria, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo.
La proposta di accordo può interessare sia i crediti già oggetto di contenzioso, previa rinuncia alle controversie pendenti nell'ipotesi in cui venga approvato l'accordo transattivo, sia i crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall'Istituto ovvero dall'Agente della riscossione.
I crediti dell’INAIL ex IPSEMA sono costituti da:
1) premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965;
2) contributi malattia e maternità riscossi per conto dell’INPS ex D.L. 663/1979 convertito nella Legge 33/80;
3) accessori dei premi e contributi, intendendo con tale termine le sanzioni civili e gli interessi.
I crediti INAIL ex IPSEMA sono assistiti sia da un privilegio generale sui beni mobili del debitore11 che da un privilegio speciale sulle navi ed accessori al terzo grado12.
Con l’emanazione del decreto- legge n. 40 del 25 marzo 201013, viene disposto all’art. 1, comma 5, che “i crediti per premi dovuti all’IPSEMA di cui all’art. 2778, primo comma, numero 8, del codice civile sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1 del medesimo articolo”.
Detti crediti devono essere sempre integralmente soddisfatti per il loro intero ammontare, mentre gli accessori di legge, limitatamente al 50% del loro ammontare, rientrano tra i crediti privilegiati di cui al numero 8 del l’art. 2778 C.C.. Il restante 50% degli accessori rientra tra i crediti chirografari.
Ne deriva che i crediti per CONTRIBUTI MALATTIA - riscossi dall’Istituto per conto dell’INPS – vengono collocati all’8° posto in analogia a quanto previsto per i crediti INPS diversi dall’IVS14.
Questa distinzione assume particolare rilievo in applicazione dell’art. 3 del D.M. 4/8/2009. Tale articolo infatti prevede che la proposta di pagamento parziale per i crediti di cui al n. 1 del primo comma dell’art. 2778 C.C. e per i crediti per PREMI non può essere inferiore al 100%, mentre per i crediti privilegiati di cui al numero 8 del primo comma dell’art. 2778 C.C. (contributi malattia e 50% degli accessori) non può essere inferiore al 40%. Per i crediti chirografari (restante 50% degli accessori) non può essere inferiore al 30%.
1.4 Crediti esclusi dall'accordo
Il D.M.15 ha stabilito che non possono costituire oggetto della proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998 - riguardante l'INPS - e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
1.5 Limiti dei crediti ammissibili
L'articolo 3 del D.M. definisce precisamente i limiti dei crediti previdenziali ammissibili ai fini degli accordi, stabilendo a seconda del tipo di credito la percentuale minima richiesta per il pagamento parziale, nonché il numero massimo di rate mensili per il pagamento dilazionato.
La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:
- al 100% per i crediti privilegiati di cui al n.1 dell'art.2778 c.c., tra i quali rientrano per l'intero ammontare i premi infortuni del settore marittimo;
- al 40% per i crediti privilegiati di cui al n.8 dell'art. 2778 c.c., tra i quali rientra il 100% dell'importo dei contributi di malattia e il 50% degli accessori;
- al 30% per i crediti chirografari, tra i quali rientra il restante 50% degli accessori.
La proposta di dilazione può prevedere anche il pagamento dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della proposta stessa16.
Per quanto riguarda i crediti tributari o contributivi privilegiati, si ricorda che la legge stabilisce che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie17.
Per quanto riguarda i crediti tributari o contributivi chirografari, la legge dispone che il trattamento ad essi riservato non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole18.
In sostanza, l'accordo transattivo deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite per il trattamento di tutti i crediti prelatizi e non deve alterare l'ordine legale delle cause di prelazione.
1.6 Prededucibilità dei crediti
L’art. 182-quater della Legge Fallimentare, introdotto dall’art. 48 del D.L. 31/5/2010, n.78, disciplina la prededucibilità dei crediti nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La norma stabilisce quali crediti devono essere considerati prededucibili e prevede che, con riferimento a detti crediti, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti nell’ambito degli accordi di ristrutturazione.
1.7 Condizioni di accettazione
L'art. 4 del D.M. 4/8/2009 definisce le condizioni alle quali gli Enti previdenziali possono accedere alla proposta di accordo.
La disposizione richiede “l'essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera”.
Si tratta evidentemente di un parametro che rimanda alle dimensioni dell'impresa armatoriale e al numero degli occupati, da valutare comunque in rapporto alla situazione specifica del territorio.
Sono inoltre richieste le seguenti condizioni:
a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti “anche mediante prestazioni di eventuali garanzie”;
b) riconoscimento formale e incondizionato del credito previdenziale e “rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza e azionabilità dello stesso”;
c) correntezza dei pagamenti dovuti “per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo”.
Per quanto riguarda il punto a) è da sottolineare che l'idoneità dell'attivo a soddisfare i crediti oggetto di proposta di accordo deve desumersi dalla relazione del professionista di cui si è detto al par. 1.2.
Con riferimento alle garanzie, si ritiene che la valutazione debba essere effettuata caso per caso in relazione alle rateazioni fino a sessanta rate.
Per quanto riguarda il riconoscimento del debito, la relativa dichiarazione dovrà essere contenuta nella proposta di accordo.
Infine, con riferimento al punto c), si precisa che la correntezza riguarda tutti i pagamenti dovuti per le scadenze successive alla presentazione della proposta di accordo.
L'art. 4, comma 2, del D.M., dispone che “il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'accordo, comporta la revoca dell'accordo medesimo”.
A seconda che l'accordo riguardi il pagamento parziale, il pagamento dilazionato, oppure entrambe le ipotesi, la revoca si verifica:
a) nel caso in cui si accerti il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite nell'accordo ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. (pagamenti parziali);
b) nel caso in cui non sia rispettato il piano di rateazione.
La legge fallimentare disciplina l'esecuzione del concordato preventivo stabilendo che dopo la omologazione del concordato, il cui decreto deve intervenire entro i termini previsti dall'art. 181, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione19.
L'art. 186 della legge fallimentare dispone che ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, con ricorso da proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato stesso. La stessa norma, inoltre, stabilisce che si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138 della legge fallimentare, in quanto compatibili, riguardanti rispettivamente la risoluzione e l'annullamento del concordato fallimentare.
Da precisare infine che l’art. 29 del decreto-legge n.78/2010 ha stabilito che “ se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”, la transazione è revocata di diritto.
La procedura relativa alla transazione fiscale è stabilita dall'articolo 182 ter che è dettagliatamente disciplinata dalle disposizioni dettate dal D.M. 4 agosto 2009 per i crediti previdenziali.
L'ipotesi più ricorrente è che il debitore abbia contestualmente sia debiti iscritti a ruolo che debiti non iscritti a ruolo e che i debiti riguardino sia tributi, sia contributi previdenziali, sia premi assicurativi, e relativi accessori, pertanto nell'accordo possono essere coinvolte più amministrazioni.
Nel caso in cui l'accordo sia proposto nell'ambito del concordato preventivo, la procedura delineata dalla legge fallimentare e dal decreto ministeriale prevede che il debitore – contestualmente al deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale - presenti copia della domanda all'Agente della riscossione e agli enti previdenziali interessati20.
Nel caso in cui la proposta di accordo venga effettuata nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione, il debitore deve presentare la domanda all'Agente della Riscossione e agli enti previdenziali interessati.
2.1 Proposta e Sede competente
Il debitore deve presentare la proposta di accordo all'Agente della riscossione e alla Direzione Compartimentale INAIL ex IPSEMA competente per territorio.
La proposta si considera validamente presentata alla Sede competente, anche se il debitore la trasmette all'INAIL ex IPSEMA tramite l'Agente della riscossione. In tale ipotesi, la decorrenza dei termini di cui all'art. 182 ter, 6° comma, avrà inizio dall'effettiva conoscenza dell'istanza da parte dell'Istituto.
Si ricorda che la competenza territoriale delle Direzioni Compartimentali dell’INAIL ex IPSEMA è determinata in relazione al Compartimento marittimo di iscrizione dell’unità assicurata.
Qualora la proposta sia presentata ad una Direzione diversa da quella competente, la documentazione sarà trasmessa immediatamente alla Direzione Compartimentale INAIL ex IPSEMA competente.
Nel caso in cui la proposta comprenda più unità iscritte in compartimenti marittimi inseriti nell’area di competenza di diverse Direzioni Compartimentali, la Direzione Compartimentale competente sarà individuata con riferimento alla Sede legale dell’impresa armatoriale.
La proposta di accordo deve essere sottoscritta dal debitore e deve contenere:
a) il numero di Conto (riferito all’armatore) e di Certificato/i (riferito/i ad ogni unità assicurata);
b) i dati anagrafici dell'impresa armatoriale, compreso il codice fiscale, e quelli del legale rappresentante;
c) tutti gli elementi utili a valutare l'essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali nonché l'importanza dell'impresa nel territorio socio-economico in cui opera;
d) l'ammontare e la tipologia (premi, contributi o accessori) dei debiti oggetto della proposta di accordo nel rispetto dei limiti indicati al precedente punto 1.6;
e) i tempi di pagamento e le eventuali garanzie che il debitore intende prestare;
f) la dichiarazione di riconoscimento dei debiti e la rinuncia ad eventuali azioni ed eccezioni.
Per quanto riguarda il punto d), al fine di velocizzare l'istruttoria, è opportuno che il debitore unisca alla proposta una situazione contabile aggiornata, che può essere richiesta alla Direzione competente, comprendente anche eventuali crediti non ancora iscritti a ruolo.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, si precisa che gli Agenti della riscossione provvedono a rilasciare al debitore apposita certificazione dei debiti iscritti a ruolo scaduti o sospesi.
La certificazione riguarda esclusivamente i ruoli consegnati alla data di presentazione della proposta e contiene l'indicazione separata di ciascun tributo, contributo e premio, delle sanzioni civili, degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 eventualmente maturati, degli aggi e delle spese (diritti e spese esecutive).
Qualora la proposta sia presentata nell'ambito del concordato preventivo ed il Tribunale abbia emesso il decreto di apertura della procedura, gli Agenti della riscossione trasmettono la certificazione al Commissario Giudiziale, per i successivi adempimenti previsti dagli articoli 171, 1° comma e 172 della legge fallimentare.
Alla proposta devono essere allegati i documenti esposti al paragrafo 1.2, tra i quali la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano d'impresa, di cui si richiama l'importanza ai fini della valutazione sulla convenienza ad accogliere la proposta di accordo.
La Direzione Compartimentale competente protocolla la proposta di accordo e controlla la regolarità della proposta stessa e la completezza della documentazione allegata.
Qualora la proposta risulti carente dei dati e delle informazioni necessarie per decidere in ordine all'accordo o manchi di uno o più dei documenti che la legge richiede, la Direzione Compartimentale deve richiedere i dati e i documenti mancanti con apposita comunicazione al debitore e per conoscenza all'Agente della riscossione, fissando un termine di 5 giorni per l'integrazione, con l'avvertimento che in mancanza la proposta è da ritenersi inammissibile.
Nel caso in cui la proposta sia regolare e completa, la Direzione Compartimentale avvia l'istruttoria di merito, effettuando la ricognizione della situazione debitoria sulla base degli atti e delle informazioni esistenti.
La verifica della posizione contributiva e assicurativa deve essere effettuata come di consueto, con le stesse modalità con cui si verifica la regolarità contributiva ai fini del DURC, avendo cura di controllare anche le sanzioni civili collegate a titoli principali.
Per i premi scaduti non iscritti a ruolo, si ritiene che debbano essere calcolate le sanzioni civili alla data di presentazione della proposta di accordo, con riserva di aggiornare il conteggio fino alla data di omologazione dell'accordo.
Devono essere verificate la correttezza e l'attualità sia dei crediti iscritti a ruolo, sia di quelli non ancora iscritti a ruolo, procedendo per questi ultimi ad effettuare anche le compensazioni, qualora siano presenti nella situazione contabile somme a credito, anche di modesto ammontare.
Individuati i debiti che possono formare oggetto di accordo, la Direzione Compartimentale verifica che la proposta di pagamento parziale non sia inferiore ai limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. 4 agosto 2009 e che la proposta di pagamento dilazionato non superi le sessanta rate mensili.
Occorre altresì verificare lo stato delle procedure di esazione coattiva, richiedendo apposita relazione all'Agente della riscossione che, come concordato tra INAIL ed Equitalia spa, indicherà le azioni di riscossione in corso al momento della presentazione della proposta di accordo contributivo, lo stato dell'eventuale contenzioso di cui sia parte in causa esclusivamente l'Agente e le azioni cautelari e/o esecutive in corso aventi riflessi sul recupero del credito, con
indicazione in caso di ipoteche, degli estremi delle formalità, il loro grado, le passività iscritte che precedono ed il valore del cespite ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 602/1973.
A conclusione dell'istruttoria, da completarsi nel minor tempo possibile, la proposta di accordo con la documentazione a corredo deve essere trasmessa - a firma del Direttore della Direzione Compartimentale – al Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA con apposita comunicazione nella quale si propone l'accettazione ovvero il diniego, unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le risultanze dell'istruttoria effettuata.
In caso di proposta di diniego devono essere indicati i motivi, come ad esempio il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3 del D.M. 4 agosto 2009.
Il Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA valuta la convenienza della proposta sulla base della documentazione ad essa allegata ed esprime, con apposito atto di determinazione motivato, l'accoglimento oppure il diniego della proposta di accordo, da trasmettere immediatamente alla Sede competente.
In caso di diniego, l'atto deve indicare in motivazione gli elementi che impediscono di accedere alla proposta.
Si richiama l'attenzione sulla verifica che le condizioni offerte rispettino le disposizioni previste dall'art. 182-ter, 1° comma, con riferimento ai crediti privilegiati e a quelli chirografari. A tal fine deve essere attentamente esaminata la documentazione prevista dall'art. 161, comma 2°, lettera b), vale a dire “lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”, effettuando l'esame comparativo del trattamento offerto agli altri creditori21 .
Qualora sia proposto il pagamento dilazionato, deve essere valutata l'opportunità di richiedere garanzia personale o reale, in relazione all'entità del debito e al numero delle rate proposte.
La decisione del Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA sarà immediatamente comunicata con raccomandata a.r. al debitore e all'Agente della riscossione a cura della Direzione Compartimentale competente.
Si sottolinea che sia la fase istruttoria che quella decisoria devono essere espletate celermente.
L'atto finale deve riportare in modo analitico i crediti contributivi che saranno pagati e quelli oggetto di rinuncia, compresi gli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, con indicazione degli estremi delle cartelle esattoriali, al fine di gestire correttamente i successivi rapporti con l'Agente della riscossione.
Per quanto riguarda i crediti tributari, nel caso in cui l'accordo sia stato proposto nell'ambito del concordato preventivo, l'articolo 182-ter, 3° comma, stabilisce che l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è espresso mediante voto favorevole o contrario espresso in sede di adunanza dei creditori o con le modalità di cui all'articolo 178, primo comma, con atto del direttore dell'ufficio per tributi non iscritti a ruolo, e dell'agente della riscossione, per i tributi iscritti a ruolo.
Le stesse modalità si applicano ai crediti previdenziali, pertanto per i premi, contributi e accessori non iscritti a ruolo, il voto sarà espresso dal Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA o da un suo incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo il voto sarà manifestato dall'Agente della riscossione su indicazione della Direzione Compartimentale competente, comunicata con raccomandata a.r.
Analogamente, secondo quanto disposto dall'articolo 182-ter, comma 6, nel caso che la proposta sia presentata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione previsto dall'articolo 182-bis, per i crediti non iscritti a ruolo la determinazione favorevole del Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, mentre per i crediti iscritti a ruolo, l'assenso all'accordo sarà espresso dall'Agente della riscossione, sulla base della comunicazione ricevuta dalla Direzione Compartimentale competente.
Si richiama l'attenzione sul fatto che l'Agente della riscossione agisce in qualità di mandatario dell'Ente per i crediti iscritti a ruolo consegnati prima della proposta, pertanto qualora questa sia inserita nel concordato preventivo è necessario che la Direzione Compartimentale comunichi all'Agente la volontà dell'Istituto in
tempo utile ai fini dell'espressione del voto, indicando i crediti iscritti a ruolo per i quali dovrà essere espresso voto favorevole o contrario.
Si precisa, infine, che nel caso di concordato preventivo tutte le azioni cautelari ed esecutive sono automaticamente sospese dalla data di presentazione della proposta ai sensi dell'art. 168 della legge fallimentare, mentre in caso di accordo di ristrutturazione, l’art. 182-quater della Legge Fallimentare , introdotto dall’art. 48 del D.L. n. 78/2010, prevede la possibilità per il debitore di chiedere al tribunale di sospendere le azioni esecutive e cautelari anche prima dell’omologa dell’accordo, già nel corso delle trattative per ottenere il consenso dei creditori.
Infine, per quanto riguarda l'aggio, Equitalia spa ha precisato che questo matura sulle somme a ruolo che dovranno essere effettivamente pagate dal debitore a seguito dell'accordo sui crediti contributivi.
Per quanto riguarda gli accordi nell'ambito del concordato preventivo, il pagamento dell'aggio sarà acquisito dall'Agente della riscossione nei tempi, nella misura e nei modi previsti dal concordato, qualora questo risulti approvato e omologato.
Nel caso di accordo contributivo inserito nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, occorre invece che il debitore si impegni a corrispondere l'aggio relativo alle somme che dovrà versare all'Agente della riscossione per i debiti iscritti a ruolo, una volta definito e omologato l'accordo stesso.
In attesa della predisposizione delle necessarie implementazioni informatiche, i procedimenti relativi alle proposte di accordo ex art. 182-ter devono essere gestiti con apposite evidenze cartacee.
Al fine di consentire il monitoraggio dell'applicazione del nuovo istituto, a partire dal mese successivo all'emanazione della presente circolare, la Direzione Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA predisporrà apposita relazione, con indicazione del numero delle proposte pervenute dalle Direzioni Compartimentali, dei casi dichiarati inammissibili, di quelli in istruttoria nonché delle proposte respinte e accolte (con o senza garanzie), con indicazione dei relativi importi e del numero delle rate.
IL DIRETTORE GENERALE
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1. Circolare Inail n. 8 del 26 febbraio 2010.
2. Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.
3. Art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009.
5. L’art. 182-ter è stato inserito nel R.D. 16 marzo 1942, n.267 dall’art. 146 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n.5.
6. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante: “La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
7. Art. 182-ter, comma 1, della legge fallimentare.
8. Art. 182-ter, comma 6, della legge fallimentare.
9. Art. 1, comma 4, del D.M. 4 agosto 2009.
10. Art. 1, comma 2, del D.M. 4 agosto 2009.
11. Artt. 2754 e 2778 del codice civile.
12. Art. 552 del codice della navigazione.
13. Convertito, con modificazioni nella legge n. 73 del 22 maggio 2010.
14. Circolare Inps n. 19 del 21 gennaio 2001, all.2.
15. Art. 1, comma 3, del D.M. 4 agosto 2009.
16. Art. 3, comma 3, del D.M. 4 agosto 2009.
17. Art. 182-ter, 1° comma, secondo periodo, della legge fallimentare.
18. Art. 182-ter, 1° comma, ultimo periodo, della legge fallimentare.
19. Art. 185 della legge fallimentare.
20. Art.2 del D.M. 4 agosto 2009.
21. Per quanto riguarda i crediti tributari, si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008.