Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali
Documento: Circolare n. 7 del 18 febbraio 2010
Oggetto: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010.

 

Quadro Normativo

Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987,convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale

Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

Decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Determinazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”

Circolare Inail n. 54/1988: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”

Circolare Inail n. 68/1989: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”

Circolare Inail n. 12/2009: ”Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2009”

Circolare Inail n. 17/2009: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2009”

Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”

Premessa

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2010dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’Allegato 12.

Ambito territoriale di applicazione

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:

1. Stati membri dell’Unione Europea3

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia4, Ungheria, Bulgaria, Romania.

 2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria

 

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale

 

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di

 

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 21 gennaio 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale10 corrispondente, di cui alle citate tabelle11.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

 

_____________________________
1. Decreto legge n. 317/1987 convertito in legge. n. 398/1987, artt. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.
2. Allegato 1: Tabella delle retribuzioni convenzionali 2010 allegata al Decreto 21 gennaio 2010 (GU n. 24 del 30 gennaio 2010).
3. In materia di sicurezza sociale si applicano i Regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972, e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° maggio 2010 si applicheranno il Regolamento CE n.883/2004 ed il Regolamento CE di applicazione n. 987/2009.
4. Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
5. Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n.300 del 28.7.1993 .
6. Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea – e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri – sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20).
7. La convenzione italo – jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.
8. Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.
9. Decreto 21 gennaio 2010, art. 3.
10. La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’ “indennità estero”.
11. Decreto 21 gennaio 2010, art. 2.