Organo: INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Documento: Deliberazione n. 367 del 23 luglio 2008.
Oggetto: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 23 luglio 2008

 

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 28 marzo 1983 di approvazione della Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per il coordinamento dell'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e l'indennità di malattia, sottoscritta in data 23 gennaio 1984;

considerato che la predetta Convenzione, attualmente in vigore, ha consentito ai due Enti di gestire congiuntamente la definizione della competenza dei singoli casi attraverso una regolamentazione delle varie fasi amministrative, sanitarie e contabili;

preso atto che nel corso degli anni si sono riscontrate alcune problematiche connesse alla necessità di fissare termini certi per l'inoltro della dichiarazione di incompetenza all'altro Istituto ovvero di prevedere termini ristretti per le fasi successive finalizzate alla definizione della competenza alla trattazione del caso;

considerata quindi la necessità di velocizzare gli adempimenti e snellire le procedure al fine di fornire un miglior servizio all'utenza;

vista la propria delibera n. 346 del 9 ottobre 2007 di approvazione dello schema di Convenzione concordato con INPS;

vista la delibera n. 8 del 23 gennaio 2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nell'approvare lo schema di Convenzione di cui trattasi, ha apportato una variazione all'art. 8, proponendo la istituzione di un apposito Fondo di svalutazione crediti, il cui contenuto ha richiesto approfondimenti tra i due Istituti;

considerato che, a seguito dei raccordi tra le strutture interessate dei due Istituti, si è concordato un nuovo schema di Convenzione che nell'art. 8 prevede che ogni singolo Istituto provvederà ad accantonare nel Fondo svalutazione crediti dei rispettivi bilanci presunte quote di irrealizzabilità delle partite creditorie derivanti dall'attuazione dell'Accordo;

vista la relazione del Direttore generale f. f. in data 9 luglio 2008,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione – che allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione - tra l'Istituto e l'INPS in sostituzione dello schema di Convenzione di cui alla delibera n. 346 del 9 ottobre 2007.

 

 

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rita CHIAVARELLI)
IL PRESIDENTE
(Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI)