Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 5 del 23 gennaio 2008.
Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale, settore agricolo e medici radiologi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2007.
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Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.
Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235”.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
Legge n. 780 del 27 dicembre 1975 :” Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
Legge n. 251 del 10 maggio 1982 : “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”
Circolare n. 24 del 12 maggio 1982 : “Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale.
Circolare Inail n. 41 dell'11 luglio 1985 : “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.
Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991 : “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”
Legge n. 243 del 19 luglio 1993 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
Legge n. 81 dell'11 marzo 2006 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 :"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 778.
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 11 maggio 2007 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2007” .
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 luglio 2007 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore industria” (G.U. n. 244 del 19 ottobre 2007) 1.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale del 13 luglio 2007 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore agricoltura” (G.U. n. 244 del 19 ottobre 2007) 2.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale del 13 luglio 2007 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2007” (G.U. n. 244 del 19 ottobre 2007) 3.
PREMESSA
Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata 4 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale da applicare a decorrere dal 1°luglio 2007.
Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni , alla riliquidazione delle prestazioni in corso , nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale , la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 62,28 5.
Retribuzione annua minima |
Euro 13.078,80 |
Retribuzione annua massima |
Euro 24.289,20 |
Nel settore agricolo , la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro 19.738,62 6.
In particolare:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 19.738,62 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
|
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo |
Euro 13.078,80 Euro 24.289,20
|
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 13.078,80 7 |
Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive , opera la seguente misura retributiva annua:
Retribuzione convenzionale |
Euro 52.157,57 |
ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1.725,45 .
Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive , l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 52.157,57 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato 8 |
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di |
Euro 36,86 9 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
||
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: |
Euro 41,43 10 |
RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni 11, secondo i seguenti criteri.
RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE
Settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 12:
Per l'anno 2005 e precedenti: |
1,0200 |
Per l'anno 2006 e I° semestre 2007 |
1,0000 |
Settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 19.738,62 13 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo |
Euro 13.078,80 Euro 24.289,20 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 19.738,62 |
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 19.738,62 |
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industriale |
Euro 13.078,80 14 |
INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2007 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione ( 16 novembre 2007), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 430,63 15.
ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi 16 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
inabilità (%) |
Settore industriale |
Settore agricolo |
Da 50 a 59 |
Euro 241,68 |
Euro 302,70 |
Da 60 a 69 |
Euro 339,06 |
Euro 422,39 |
Da 80 a 89 |
Euro 629,48 |
Euro 725,12 |
Da 90 a 100 |
Euro 969,77 |
Euro 1.027,85 |
Da 100 + a.p.c. |
Euro 1.400,98 |
Euro 1.458,48 |
INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE
Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata 17;
gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale", che al 1° luglio 2007 dovranno essere adeguati 18 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 19;
le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:
1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2007
3. rendite unificate.
Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2006, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole 20.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2007, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.
RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall'anno 2006 21, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari 22 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore 23.
INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonchè alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc..
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati , compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio 2007.
Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2007.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.
Allegati: 4
| IL DIRETTORE GENERALE |
_____________________________
1.Allegato 1
2.Allegato 2
3.Allegato 3
4.Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 177/2007.
5.Decreto Ministeriale del 13 luglio 2007
6.Decreto Ministeriale del 13 luglio 2007
7.Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria
8.Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006
9.Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982
10.Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
11.Allegato 4.
12.Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004
13.D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
14.Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
15.Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982
16.Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975
17.Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso
18.Legge n. 251/1982, art. 11
19.Circolare Inail n. 41/1985
20.Testo Unico, art. 80
21.Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 778
22.Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11
23.Decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005