Allegato n.3 alla circolare 18/2007
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RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE
IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1°LUGLIO 2006
CRITERI DI RILIQUIDAZIONE
GESTIONE INDUSTRIALE
1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive
Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2006 calcolate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell' art. 116 del Testo Unico e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2006, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti con decreto ministeriale 20 settembre 2005 entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 12.822,60 ed euro 23.813,40 .
Artigiani
Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo,sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive .
Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di rivalutazione ai fini della riliquidazione delle rendite.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi oc corsi ad artigiani a partire dall'1.1.1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva" - v. circ. n. 70/1996).
1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali
Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1°aprile 1937 al 30 giugno 2005, liquidate su retribuzioni annue convenzionali devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 12.822,60 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2006 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 23.813,40 .
Studenti ed alunni
Le rendite relative ad alunni e studenti di scuola o istituti statali, in conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, devono essere liquidate dal 1° luglio 2005, conformemente al disposto di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circ. n.17/2005:
a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti euro 12.822,60 ;
b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti in euro 13.497,32 ;
c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore , e, comunque, dal 22° anno di età in poi euro 14.622,97 .
Lavoratori portuali
Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:
a) Rendite costituite entro il 31 dicembre 1995 sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica (D.M. 13.11.1987 - v. circ. n.52/1988).
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2006, applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2006; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 23.813,40 (euro 23.415,60 x 1,0170) e sulla retribuzione di euro 12.822,60 (euro 12.620,73 x 1,0170).
b) Rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica sul massimale di euro 23.813,40 (cfr. lettera del 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto " Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996").
c) Rendite relative a:
lavoratori portuali del ramo industriale
carenanti ed ormeggiatori del Porto di Genova
lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie
vengono riliquidate sul massimale di euro 23.813,40 .
Allievi di corsi aziendali
Le rendite di allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di euro 12.822,60 (v. D.M. 26 ottobre 1970).
Lavorazioni meccanico-agricole
Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 .
Lavori domestici e familiari
Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 , essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori, per la quasi totalità, alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.
Familiari partecipanti all'impresa familiare
Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare, per le quali, come reso noto dalle circ. n. 42/1989 e n. 24/1990, è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,0170) alla retribuzione di euro 42,21 in essere al 1°luglio 2005, e cioè sulla retribuzione di euro 12.822,60 .
Lavoratori italiani in Paesi non Convenzionati
Le rendite erogate a lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circ. n. 15/2006, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.
2 GESTIONE AGRICOLA
Tutte le rendite in corso di godimento per il settore agricolo sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 4 di questa circolare.
Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 19.351,59 .
3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO
I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'art. 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi oc corsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.
In particolare si precisa che:
1) le prestazioni economiche ai cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania , ai sensi dell'art. 10 della predetta legge n. 251/1982, sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 ;
2) le rendite per infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati in questa circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo; ai sensi del D.D.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche, l'importo delle rendite è raddoppiato;
3) le rendite per gli studenti di scuole o istituti di istruzione statale (D.M. 12 dicembre 1968) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
4) le rendite per i detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative , occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1°giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - v. circ. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata, entro il limite del massimale; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli di euro 19,351,59 ;
5) le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Yugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni oc corsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 ; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
6) le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n.357, art.22) sono riliquidate come segue:
- per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i limiti minimo e massimo;
- per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966, secondo i seguenti criteri:
a) per i lavoratori autonomi ed i prestatori d'opera a terzi ,dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 12.822,60 ;
b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati , dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro 12.822,60 o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 23.813,40 ;
c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgono attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 12.822,60 .
7) le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre (legge 12 febbraio 1969, n. 6); le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (legge 12
dicembre 1970, n. 979); le rendite relative ai cittadini dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia e Calabria (legge 23 marzo 1973, n. 36) sono riliquidate come segue:
- per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;
- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 19.351,59 ;
- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 12.822,60 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti ovviamente entro il limite massimo di euro 23.813,40 ;
b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 12.822,60 ;
c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa vivent i nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 19.351,59 .
8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia (legge 29 maggio 1976, n.336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate, ai sensi dell'art. 39 legge n. 336/76, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;
9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Campania e Basilicata del 1980 ( legge 22 dicembre 1980, n. 874) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 12.822,60 ;
10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme (legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di euro 12.822,60 ;
11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 (legge 19 novembre 1987, n. 470) sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul minimale di euro 12.822,60 ;
12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 (legge 21 gennaio 1995, n. 22) sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 ;
13) le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria , già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (legge 19 ottobre 1970, n. 744 - D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di euro 12.822,60 o sulla retribuzione di euro 19.351,59 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.
Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno sono confermati i criteri di cui alla circolari nn. 113/1970 (pagg. 2,3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3).
Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione di euro 19.351,59 , prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate dalle Unità operative , che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di euro 23.813,40 .
Le rendite per le quali al 1° luglio 2006 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della predetta legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles e per quelle unificate ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico, attualmente segnalate come "prestazioni particolari" (v. lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998), la riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative .
Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare a partire dal 1° luglio 2006 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.