Allegato alla delibera n. 221 del 17 maggio 2006

 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

 

Roma, 9 maggio 2006

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Riliquidazione dal 1° luglio 2006 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria ed agricoltura.

PREMESSA

L'articolo 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha stabilito che "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente".

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "....gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20....".

L'Istituto deve, pertanto, procedere per l'anno in corso alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, con decorrenza 1° luglio 2006

L'allegata “nota tecnica” della Consulenza Statistico Attuariale riporta, in modo analitico, tutti i dati della suddetta operazione.

Si illustrano di seguito i parametri fondamentali della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2006, tenendo conto che la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, è pari al 1,7 per cento , e che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 10 di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

1. SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2004 in euro 60,04, viene rivalutata del 1,7 % risultando pari a euro 61,06 .

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell'art. 116 T.U., moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) sono i seguenti:

- limite minimo euro 12.822,60 (in precedenza euro 12.608,40);

- limite massimo euro 23.813,40 (in precedenza euro 23.415,60).

Entro i predetti limiti saranno, pertanto riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2006.

Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2006 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

per il 2004 e precedenti 1,0170

per il 2005 e I semestre 2006 1,0000

 

2. SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° luglio 2006, è di euro 19.351,59 , che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 19.028,11 x 1,017).

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette ed a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (autonomi) , è di euro 12.822,60 , pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 19.351,59 .

 

3. MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

a)  per i comandanti e capi macchinisti euro 34.291,30

b)  per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 29.052,35

c)  per gli altri ufficiali euro 26.432,87

 

4. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE

Dal 1° luglio 2006, ai sensi degli artt. nn. 6, 7 e 8 della Legge 10 gennaio 1982 n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,017) anche l' ”assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 415,13 a euro 422,19 e l'assegno “una tantum” in caso di morte, che passa da euro 1.663,34 a euro 1.691,62 .

 

5. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del T.U nn. 124 (industria) e 235 (agricoltura) devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,17, unico per i due settori a mente dell'art. 14, lettera c) della Legge n. 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

 

 
Settore industriale
Settore agricolo
Inabilità
misure preced.
dall'1/7/2006
misure preced.
dall'1/7/2006
dal 50 al 59%
232,99
236,95
291,81
296,77
dal 60 al 79%
326,87
332,42
407,19
414,11
dall'80 all'89%
606,83
617,14
699,03
710,91
dal 90 al 100%
934,87
950,76
990,86
1.007,70
100% + a.p.c.
1.350,56
1.373,51
1.405,98
1.429,88

 

ONERI

Sulla base di calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell'Istituto, la rivalutazione di cui trattasi comporterà una spesa di euro 40.900.000 , di cui per il settore industriale euro 31.300.000, per il settore agricolo euro 6.000.000, oltre a euro 3.600.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e a superstiti) del settore industriale.

La spesa di euro 40.900.000 trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2005 essendo stato già considerato nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).

Gli oneri conseguenti alla riliquidazione delle prestazioni economiche relativamente al settore agricolo - come già avvenuto per la rivalutazione dell'anno 2005 - sono compresi negli incrementi contributivi previsti dall'art. 28 del D. Lvo. n. 38/2000, per i quali l'INPS sta provvedendo ad emanare le disposizioni attuative.

La delibera che il Consiglio di Amministrazione vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Paolo Vaccarella
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maurizio Castro

 

 

Allegati:

- una “nota tecnica” con relativi allegati;

- uno “schema di delibera”;

- due “schemi di decreto”.