Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 3 del 3 gennaio 2006.
Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere
dal 1° luglio 20051. ![]()
Quadro Normativo
• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
• Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
• Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria." (G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2005.
• Circolare Inail n. 5 del 14 gennaio 2005: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 65/2004)”.
• Circolare Inail n. 28 del 7 giugno 2005:
“Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi
assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e criteri di calcolo
delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei
premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30
giugno 2005”.
PREMESSA
Il decreto interministeriale 20 settembre 20052 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2005 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.608,40 e di €. 23.415,60.
Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare
n. 28/2005.
1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al
minimale di rendita3
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 41,20* |
€ 42,03** |
mensile |
€ 1.030,05 |
€ 1.050,70 |
|
* per arrotondamento del valore di €. 41,202
** per arrotondamento del valore di €. 42,028
2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. 4
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 41,38* |
€ 42,21** |
mensile |
€ 1.034,48 |
€ 1.055,18 |
|
* per arrotondamento del valore di €. 41,379
** per arrotondamento del valore di €. 42,207
3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di
cui alla legge n. 84/1994 5
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12
gg. mensili |
€ 921,84 (€ 76,82 x 12) |
€ 940,32 (€ 78,36 x 12) |
4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time 6
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 76,52* |
€ 78,05** |
mensile |
€ 1.912,95 |
€ 1.951,30 |
|
* per arrotondamento del valore di €. 76,518
** per arrotondamento del valore di €. 78,052
5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time 7
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
Retribuzione convenzionale oraria |
€ 9,57* |
€ 9,76** |
* per arrotondamento del valore di €. 9,565 (76,52 : 8)
** per arrotondamento del valore di €. 9,756 (78,05 : 8)
6. Retribuzione di ragguaglio 8
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 41,20* |
€ 42,03** |
mensile |
€ 1.030,05 |
€ 1.050,70 |
|
* per arrotondamento del valore di €. 41,202
** per arrotondamento del valore di €. 41,028
7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati 9
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
Minimo e massimo mensile |
€ 1.030,05 - € 1.912,95 |
€ 1.050,70 - € 1.951,30 |
8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
10
Anno 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
Minimo e massimo annuale |
€ 12.360,60 - € 22.955,40 | € 12.608,40 - € 23.415,60 |
9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od
esercitazioni pratiche o di lavoro 11
Dal 1° luglio 2005, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 2,03 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2004/2005 risulta uguale a €. 2,00 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,99 e 4/12 di €. 2,03).
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2005, va applicata
una integrazione di €. 0,01 rispetto al premio di €.
1,99 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione
dei premi per il suddetto periodo.
Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2004/2005 e per l’anticipo del premio 2005/2006:
Alunnie studenti di scuole o istituti
non statali |
premio annuale a persona |
Anno scolastico 2004/2005: regolazione |
Anno scolastico 2004/2005: anticipo |
€ 2,00 |
€ 2,03 |
Tabelle riepilogative
Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.
Il riepilogo per gli anni 1995 – 2005delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.
Il riepilogo per gli anni 1997 – 2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.
PROFILO RISARCITIVO
| ANNO 2005 |
fino al 30 giugno |
dal 1° luglio |
|
Minimale di rendita |
annuale |
€ 12.360,60 |
€ 12.608,03 |
giornaliero |
€ 41,20 |
€ 42,03 |
|
Massimale di rendita |
annuale |
€ 22.955,40 |
€ 23.415,60 |
giornaliero |
€ 76,52 |
€ 78,05 |
|
Allegati: 3
______________________________
1.Integrazione della circolare n. 28/2005.
2.Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.
3.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto A.
4.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.
5.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.
6.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
7.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
8.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 7.
9.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 8.
10.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 9.
11.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 10 punto G.
| IL DIRETTORE GENERALE VICARIO Dr Alberto CICINELLI |