Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 3 del 3 gennaio 2006.
Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 20051.

 

Quadro Normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria." (G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2005.

Circolare Inail n. 5 del 14 gennaio 2005: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 65/2004)”.

Circolare Inail n. 28 del 7 giugno 2005: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.

PREMESSA

Il decreto interministeriale 20 settembre 20052 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2005 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.608,40 e di €. 23.415,60.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 28/2005.


1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita3

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale
giornaliera
€ 41,20*
€ 42,03**
mensile
€ 1.030,05
€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di €. 41,202
** per arrotondamento del valore di €. 42,028

2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. 4

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale
giornaliera
€ 41,38*
€ 42,21**
mensile
€ 1.034,48
€ 1.055,18

* per arrotondamento del valore di €. 41,379
** per arrotondamento del valore di €. 42,207


3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 5

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili
€ 921,84
(€ 76,82 x 12)
€ 940,32
(€ 78,36 x 12)

 

4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time 6

 

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale
giornaliera
€ 76,52*
€ 78,05**
mensile
€ 1.912,95
€ 1.951,30

* per arrotondamento del valore di €. 76,518
** per arrotondamento del valore di €. 78,052

5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time 7

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria
€ 9,57*
€ 9,76**

* per arrotondamento del valore di €. 9,565 (76,52 : 8)
** per arrotondamento del valore di €. 9,756 (78,05 : 8)

6. Retribuzione di ragguaglio 8

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale
giornaliera
€ 41,20*
€ 42,03**
mensile
€ 1.030,05
€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di €. 41,202
** per arrotondamento del valore di €. 41,028


7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati 9

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile
€ 1.030,05 - € 1.912,95
€ 1.050,70 - € 1.951,30


8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti 10

Anno 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale
€ 12.360,60 - € 22.955,40
€ 12.608,40 - € 23.415,60


9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro 11

Dal 1° luglio 2005, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 2,03 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2004/2005 risulta uguale a €. 2,00 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,99 e 4/12 di €. 2,03).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2005, va applicata una integrazione di €. 0,01 rispetto al premio di €. 1,99 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2004/2005 e per l’anticipo del premio 2005/2006:

Alunnie studenti di scuole o istituti non statali
premio annuale a persona
Anno scolastico 2004/2005:
regolazione
Anno scolastico 2004/2005:
anticipo
€ 2,00
€ 2,03

Tabelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.

Il riepilogo per gli anni 1995 – 2005delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.

Il riepilogo per gli anni 1997 – 2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.

PROFILO RISARCITIVO

ANNO 2005
fino al 30 giugno
dal 1° luglio
Minimale di rendita
annuale
€ 12.360,60
€ 12.608,03
giornaliero
€ 41,20
€ 42,03
     
Massimale di rendita
annuale
€ 22.955,40
€ 23.415,60
giornaliero
€ 76,52
€ 78,05


Allegati: 3


______________________________
1.Integrazione della circolare n. 28/2005.
2.Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.
3.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto A.
4.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.
5.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.
6.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
7.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
8.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 7.
9.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 8.
10.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 9.
11.Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 10 punto G.
 
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dr Alberto CICINELLI