Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 36 del 17 giugno 2003
Oggetto: Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003.

 

Quadro normativo

 

 

SOMMARIO:

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

1.1. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI.
1.2. TABELLE RIASSUNTIVE.

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

2.1. SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.).

2.1.1. CRITERIO DI CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE MINIME.
2.1.2. LAVORATORI A DOMICILIO.
2.1.3. MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA.

2.2. SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

3. EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI.

4.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT.
4.2. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI GIORNALIERI.
4.3. COOPERATIVA DI FATTO.
4.4. TABELLE RIASSUNTIVE.

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE.

5.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONA-LE PARI AL MINIMALE DI RENDITA.
5.2. FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL' ARTICOLO 230-BIS C.C.
5.3. LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994.
5.4. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI.

5.4.1. LAVORATORI DIVERSI DAI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO.
5.4.2. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

5.5. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991.
5.6. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONA-LI GIORNALIERE A LIVELLO PROVINCIALE.

5.6.1. FAMILIARI, SOCI E ASSOCIATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, NN. 6 E 7, T.U.
5.6.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT.
5.6.3. SOCI DI COOPERATIVE OPERANTI NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED EDUCATIVI.

6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE.

6.1. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.
6.2. LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME.
6.3. LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE.
6.4. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI ASSOCIA-TIVI DI FATTO SOGGETTI AL D.P.R. N. 602/1970.

7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO.

8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI.

9. RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI.

10. PREMI SPECIALI UNITARI.

10.1.TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI DEL TITOLA-RE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO.
10.2. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970.
10.3. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "NON SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970.
10.4. PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO.
10.5. PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958).
10.6. INSEGNANTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A MACCHINE ELET-TRICHE E ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, NN. 1 E 5, T.U.).
10.7. ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI AD ESPE-RIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, N. 5, T.U.).
10.8. CANDIDATI ALL'EMIGRAZIONE SOTTOPOSTI A PROVA D'ARTE PRIMA DELL'ESPATRIO (ART. 4, N. 5, T.U.).
10.9. MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (LEGGE N. 93/1958; D.P.R. N. 1055/1960; ART. 6 LEGGE N. 25/1983).

11. PROFILO RISARCITIVO.

 

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

1.1. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

Detta disposizione - a mente dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995 - si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La retribuzione minima imponibile ex lege n. 389/1989 non abroga i "limiti minimi di retribuzione giornaliera" già previsti dall'articolo 1, commi 1-4, del decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Per l'anno 2003, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni, è risultata pari a + 2,4%.

Indice ISTAT per l'anno 2003
+ 2,4 %

Da quanto sopra consegue che la retribuzione effettiva determinata a norma dell'articolo 29 T.U., come sostituito - a decorrere dal 1.1.1998 - dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 314/1997 ("reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi": v. circolari n. 17 e n. 43/1998), deve essere uguagliata, se inferiore,

Detti limiti minimi - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989 - devono essere adeguati, se inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2003, dunque, il 9,5% di €. 402,12 è uguale a €. 38,20.

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria, nelle tabelle A, B e C dell'Allegato n. 1.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a €. 38,20.

Resta fermo che il minimale giornaliero non vale per tutte le retribuzioni effettive, poiché sono escluse dall'adeguamento al medesimo:

Si ricorda che tale ambito di applicazione del minimale giornaliero consegue dall'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v. circolare n. 61/2000: premessa e paragrafo 1).

1.2. TABELLE RIASSUNTIVE.

Anno 2003
Euro
Minimale giornaliero
per la generalità delle retribuzioni effettive
38,20
 

escluse quelle:

- degli operai agricoli (v. paragrafo 2.2)
- speciali (v. paragrafo 3)

 


Il minimale giornaliero rapportato a mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è indicato nella tabella del paragrafo 2.1.1.

Inoltre, il riepilogo comparativo per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo comparativo per gli anni 1993 - 2003 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'Allegato n. 2 e nella tabella dell'Allegato n. 3 (importi in euro).


2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.)

2.1. SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.)

2.1.1. CRITERIO DI CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE MINIME.

Il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tenere conto - mensilmente - della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989, da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera che va applicato al lavoratore in esame.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera).

Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:

Detto criterio non vale per le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3. In particolare, dai giorni lavorativi mensili devono essere esclusi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i medesimi trattamenti.

Per l'anno 2003, in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applica il minimale di €. 38,20, si espone la tabella del limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:

Anno 2003
Euro
Limite minimo
giornaliero
per le retribuzioni effettive(*)
della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli
38,20
mensile(x 26)
993,20

(*) escluse le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3

A norma dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 142/2001, per la determinazione della base imponibile i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti (ai sensi del citato articolo 4, comma 3, e del D.lgs. n. 423/2001, i soci di cui al D.P.R. n. 602/1970 sono regolati da una disciplina particolare: v. paragrafi 4.2, 6.4, 10.2 e Allegati nn. 5 e 6).

Quindi, se per tali soci non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive secondo l'articolo 29 T.U., da raffrontare, per l'anno 2003, con il minimale di €. 38,20.


2.1.2. LAVORATORI A DOMICILIO

L'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, prevede - per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, i pescatori ex lege n. 250/1958 ed i lavoratori a domicilio - uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2003, a €. 21,22.

Questo limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero €. 38,20.

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue attività retribuita per conto di uno o più datori di lavoro nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità e, comunque, in locali non di pertinenza del datore di lavoro, anche con l'aiuto accessorio di suoi familiari conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti (articolo 1 della legge n. 877/1973, modificato dall'articolo 2 della legge n. 858/1980).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.


2.1.3. MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA

Il minimale di €. 38,20 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita previsto dall'articolo 116, comma 3, T.U. (uguale a €. 39,41: v. paragrafo 11), poiché l'uno prescinde dall'altro.

Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui, dal 1.1 al 30.6.2004, il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo - ove assunto come retribuzione convenzionale - dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo (v. paragrafo 5.1).


2.2. SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.)

Per gli operai agricoli - ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 - il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal decreto-legge n. 402/1981 convertito in legge n. 537/1981 (tabella A) è aggiornato solo in base all'indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.

Per l'anno 2003, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è comunque il seguente:

Anno 2003
Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli
33,99

 

3. EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva espresso l'avviso che le erogazioni di seguito indicate - per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale - non devono essere uguagliate, se inferiori, ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, fermo restando che sono imponibili ex articolo 29 T.U.:

Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Circa l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri, si premette che l'importo fissato dal D.M. 26.6.1989 in L. 17.190 giornaliere valeva solo fino al 30 giugno 1991 (v. circolari n. 88/1976, n. 27/1983 e n. 57/1989).

Dal 1° luglio 1991, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, si precisa quanto segue:

E', dunque, cura delle Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri ed, in caso affermativo, acquisire e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.


4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

4.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 prevede che le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. Ciò significa che l'importo convenzionale va, prima, indicizzato e, poi, raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, al fine di essere uguagliato, se inferiore, a quest'ultimo.

In concreto, tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono già da correlare alla variazione delle rendite - ai sensi degli articoli 116 T.U. e 11 D.lgs. n. 38/2000 - o di un limite minimo di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 5.6.2 e 5.6.3).

4.2. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI GIORNALIERI

In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v. circolare n. 61/2000: premessa e paragrafo 6), il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, non prevede - nell'articolo 1, comma 3, e nelle tabelle A e B allegate - uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Detto minimale, pertanto, non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Tra le categorie di lavoratori con un proprio limite minimo, le retribuzioni convenzionali sono risultate in vigore fino al 31.12.2001 per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il citato articolo 1, commi 3 e 4, prevede il limite minimo di L. 10.000 da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2003, a €. 21,22 (v. paragrafo 2.1.2). Tale importo è da applicare in via estensiva alla generalità delle retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative, anche di fatto.

Diversamente, per i soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, il D.lgs. n. 423/2001 dispone una speciale retribuzione convenzionale giornaliera annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, al fine di applicare la retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007 (v. paragrafo 6.4 e Allegati nn. 5 e 6). Ciò vale a dire che questo imponibile giornaliero è escluso dalla generalità delle retribuzioni convenzionali e, dunque, dalla disciplina dei minimi imponibili.

In aggiunta al suindicato limite minimo, a decorrere dal 1.1.2001, l'articolo 2 del D.M. 22.9.2000 stabilisce che le retribuzioni convenzionali a livello provinciale dei soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi non possono essere inferiori all'importo giornaliero che rispetta il minimale settimanale introdotto ex lege n. 638/1983 e modificato ex lege n. 389/1989, ovvero che rispetta il 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT (v. Allegato n. 4).

Per l'anno 2003, il minimale settimanale (40% di €. 402,12) è uguale a €. 160,85 e, quindi, il minimale giornaliero (160,85 : 6) è uguale a €. 26,81.

Dunque, per i soci di cooperative di cui al D.M. 22.9.2000, il predetto limite minimo di €. 21,22 va uguagliato al superiore importo del minimale di €. 26,81.

Da quanto sopra derivano i seguenti limiti minimi di retribuzione giornaliera:

A parte va accennata la retribuzione convenzionale per i soci volontari delle cooperative sociali (v. paragrafo 5.5).

4.3. COOPERATIVA DI FATTO

Questa cooperativa va distinta dalla cooperativa in senso proprio poiché non è iscritta nel registro delle imprese e nell'apposito registro prefettizio.

I requisiti per definire gli enti di fatto diversi da quelli espressamente previsti dal D.P.R. n. 602/1970 sono desumibili dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Talché deve ritenersi cooperativa "di fatto" - costituita per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative - l'organismo associativo per il quale concorrono i seguenti requisiti:
a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a 3;
e) i soci devono esercitare effettivamente l'arte od il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria.

Il suddetto numero minimo di soci vale anche per la cooperativa in senso proprio allorché trattasi di "piccola società cooperativa" (da 3 ad 8 soci), introdotta dall'articolo 21 della legge n. 266/1997.

4.4. TABELLE RIASSUNTIVE

Anno 2003
Euro
Limite minimodi retribuzione giornaliera
per la generalità delle retribuzioni convenzionali
dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto
38,20
dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi
21,22
dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi
26,81


Il riepilogo comparativo per l'anno 2003 ed il riepilogo comparativo per gli anni 1993 - 2003 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'Allegato n. 2 e nella tabella dell'Allegato n. 3 (importi in euro).


5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

La fonte normativa originaria delle retribuzioni medie convenzionali risale all'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 797/1955 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari), secondo il quale per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti, con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile.

A tale disposizione si sono aggiunti, ai soli fini INAIL, gli articoli 30, comma 1, e 118, comma 1, T.U., che confermano la validità delle retribuzioni convenzionali per determinare la base imponibile, a prescindere dalla retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U.

L'imponibile "convenzionale", infatti, è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile "effettivo".

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

La prima tipologia riguarda le retribuzioni convenzionali incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 4.2 e 4.4).

La seconda tipologia riguarda le "speciali" retribuzioni convenzionali mensili stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2003, con D.M. 13.1.2003. La particolare normativa da cui scaturiscono, ex lege n. 398/1987, le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; circolari n. 5/2003, all. 2, n. 26 e n. 29/2003, all. 4).

Circa la tipologia generale, il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite "convenzionale" dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 (v. articolo 116, commi 2 e 3, T.U.; lettera-circolare n.45/1976).

In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:

Ø retribuzione convenzionale annuale
(v. paragrafo 5.1)
· l'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300
- ad eccezione dell'importo annuale riferito a P.I.P. e borse lavoro, da dividere in 12 mesi lavorativi (v. circolare n. 11/1998);

Ø retribuzione convenzionale giornaliera
(v. paragrafi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6.1 e 5.6.2)
· l'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300;

Ø retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile
(v. paragrafi 5.3, 5.6.1 e 5.6.3)
· l'importo giornaliero va comunque moltiplicato per il periodo mensile fissato dal D.M., a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

Ciò posto, nei paragrafi da 5.1 a 5.5 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello nazionale aggiornate all'anno 2003; nel paragrafo 5.6 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello provinciale.


5.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVEN-ZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA

I decreti sottoindicati stabiliscono una retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di cui all'articolo 116, comma 3, T.U.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 11.823,00 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 11.823,00 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
39,41
mensile
985,25

Le categorie in argomento sono:

5.2. FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS C.C.

Il D.M. 27.12.1988 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'articolo 116 T.U..

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
39,42
mensile
985,50

I familiari in argomento - il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado - si distinguono da quelli esplicitamente previsti dall'articolo 4, n. 6, T.U. poiché sono una categoria più circoscritta e non sono alle dipendenze del datore di lavoro (titolare dell'impresa familiare).

Si ricorda che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10.1).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti familiari, si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42 e n. 67/1989 (all. 4), n. 24/1990, n. 56/1991 (all. 4), n. 62/1991, n. 14/1994 (all. 3), n. 70/1996 (all. 3), n. 52/1999 (all. 3), n. 72/2000 (all. 4), n. 27/2002 (all. 4) e n. 29/2003 (all. 4).

5.3. LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994

Il D.M. 12.1.1996 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno (art. 1 D.M.). La medesima é da variare a norma dell'articolo 116 T.U. (art. 2 D.M.).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile mensile (€. 73,19 x 12) corrisponde al seguente importo:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili
878,28

I lavoratori in argomento sono coloro che esercitano le attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 84/1994: "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale" (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).

Si ricorda che - a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali - il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 15.7.1987 (v. paragrafi 10.2 e 10.3).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera S.N.G.A. 12.12.1996, ed alle circolari n. 52/1999 (all. 3), n. 72/2000 (all. 4), n. 27/2002 (all. 4) e n. 29/2003 (all. 4).

 

5.4. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI

Il D.M. 31.3.1980 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera per ciascuna delle tre qualifiche indicate (lavoratori specializzati, qualificati e comuni), da adeguare, fino al 31.3.2000, al minimale per le retribuzioni convenzionali e, dal 1.4.2000, ai limiti minimi illustrati nei paragrafi 4.2 e 4.4.

Pertanto si deve distinguere come segue.


5.4.1. LAVORATORI DIVERSI DAI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
38,20
mensile
955,00

 

5.4.2 LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
21,22
mensile
530,50

Secondo l'espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, del citato D.M., la retribuzione convenzionale vale, altresì, per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7, T.U. (compresi, dunque, i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano).

Si ricorda che il premio ordinario su base convenzionale non vale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 15.7.1987, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10.4).

In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 29/2003 (all. 4).


5.5. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991

Il D.M. 11.6.1992 stabilisce, ai soli fini INAIL, una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale generale.

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

Anno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera
38,20

I volontari in argomento - il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci - sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita, con diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. I medesimi sono da assicurare se svolgono le attività protette dell'articolo 1 T.U. (articolo 2 legge n. 381/1991).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti volontari, si rinvia alla circolare n. 55/1993.


5.6. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVEN-ZIONALI GIORNALIERE A LIVELLO PROVINCIALE

5.6.1. FAMILIARI, SOCI E ASSOCIATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, NN. 6 E 7, T.U.

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL (art. 118, comma 1, T.U.; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 797/1955).

E' implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

Le categorie in argomento sono:

ü familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano - con o senza retribuzione effettiva - di cui all'articolo 4, n. 6, T.U.;

ü soci non artigiani di cooperative - con o senza retribuzione effettiva - di cui all'articolo 4, n. 7, T.U.;

ü soci non artigiani di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva - di cui al citato n. 7;

ü associati in partecipazione se l'associante non è imprenditore artigiano - senza retribuzione effettiva - di cui al citato n. 7 (Corte Cost. n. 332/1992).

Nel paragrafo 5.6.3 sono evidenziate le retribuzioni convenzionali per una particolare categoria di soci di cooperative.


5.6.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT

Nella tabella dell'Allegato n. 3 sono indicati i limiti minimi di riferimento fino all'anno 2003 (importi in euro).

Come accennato nel paragrafo 4.1, l'adeguamento in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno (art. 22 L. n. 160/1975) ha effetto per le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono uguali al minimale di rendita rapportato a giorno e sono superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Si espone l'esempio di un D.M. che, per i familiari di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., stabilisce dal 1.1.2001 una retribuzione convenzionale di €. 38,73. Tale importo giornaliero resta fisso anche nell'anno 2002, poiché superiore al minimale di €. 37,31. Pertanto, dal 1.1.2003, la retribuzione convenzionale di €. 38,73 adeguata all'indice ISTAT, pari a + 2,4 %, è uguale a €. 39,66, ovviamente superiore al minimale di €. 38,20.

Diversamente, si espone l'esempio di un D.M. che, per i suddetti familiari, stabilisce dal 1.1.2001 una retribuzione convenzionale di €. 37,18. Tale importo giornaliero, nell'anno 2002, va uguagliato al minimale di €. 37,31. Pertanto, dal 1.1.2003, la retribuzione convenzionale è uguale al minimale di €. 38,20.


5.6.3. SOCI DI COOPERATIVE OPERANTI NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED EDUCATIVI

Tra le retribuzioni convenzionali provinciali stabilite in rapporto a determinati settori o aree di attività, assumono rilevanza i salari medi giornalieri per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile.

Fino al 31.3.2000 è applicabile il minimale giornaliero ex lege 863/1984 e dal 1.4 al 31.21.2000 è applicabile il limite minimo giornaliero ex lege n. 537/1981.

Dal 1.1.2001, il citato D.M. 22.9.2000 ha introdotto, anche ai fini INAIL, il superiore minimale giornaliero nel rispetto del parametro settimanale ex lege n. 638/1983 ed ha unificato il periodo di occupazione media mensile in 26 giornate lavorative (v. paragrafo 4.2 e Allegato n. 4).

In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell'ultima riga della tabella in Allegato n. 3.

Ne deriva che la retribuzione convenzionale stabilita dal D.M. provinciale va adeguata all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo (a quello della sua entrata in vigore) e, poi, va raffrontata con il limite minimo di retribuzione giornaliera del periodo di riferimento, al fine di essere uguagliata, se inferiore, a quest'ultimo.

Dopo tale raffronto, la retribuzione convenzionale giornaliera va moltiplicata per il periodo mensile prefissato - dal 1.1.2001 sempre uguale a 26 giorni - e per i mesi lavorativi nel corso dell'anno.

E', dunque, cura delle Direzioni Regionali acquisire e trasmettere alle Unità dipendenti tutti i decreti ministeriali vigenti nel periodo prescrizionale.

 

6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Oltre le retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale, sono in vigore retribuzioni convenzionali determinate con legge e da considerare come "speciali", analogamente a quelle stabilite per i lavoratori in paesi extracomunitari (v. paragrafo 5).

La fonte normativa, ai soli fini INAIL, è sempre il citato articolo 30, comma 1, T.U., ma le retribuzioni in esame sono escluse dal principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi giornalieri espresso nei paragrafi 4.2 e 4.4.

Si illustrano, pertanto, le tipologie di imponibili convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (paragrafo 6.1), i lavoratori con contratto part-time (paragrafo 6.2), i lavoratori dell'area dirigenziale (paragrafo 6.3) ed i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970 (paragrafo 6.4).


6.1. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, prevede importi (classi) di retribuzione convenzionale oraria che, a norma del successivo comma 2, sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 895/1980 e, dunque, sono aggiornati in base all'indice ISTAT.

Per l'anno 2003, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'Allegato n. 7 (si ricorda che la contribuzione trimestrale è da versare all'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 29/2003 (all. 4).

6.2. LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME

L'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 61/2000 ha confermato ai fini INAIL la disciplina imponibile - fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter, del D.L. n. 726/1984 convertito in L. n. 863/1984 (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).

In sintesi, la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale - a norma del citato articolo 9, comma 1 - si ottiene come ai fini INPS, ovvero nel modo seguente:

ü si moltiplica il minimale giornaliero "generale" per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);

ü l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2003 risulta come segue:

Anno 2003
Orario normale
Euro
Retribuzione oraria minimale
40 ore settimanali
38,20 x 6 : 40 = 5,73

La retribuzione oraria tabellare - a norma del citato articolo 9, comma 3 - si ottiene nel modo seguente:

ü si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza - pure se conglobata nella paga base - scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di lavoro "supplementare" o "straordinario" (cfr. articolo 3 del D.lgs. n. 61/2000), nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, maternità, ecc.: v. paragrafo 3).

Detto criterio della retribuzione convenzionale oraria vale anche per i soci di cooperative, ad esclusione dei soci ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.5). Un diverso criterio orario vale per i lavoratori dell'area dirigenziale (v. paragrafo 6.3).

Si ricorda, inoltre, che il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli insegnanti, ai quali vanno applicati i premi speciali derivati dal D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 10.6).

Da ultimo, circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera S.N.G.A. 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.


6.3. LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE

L'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, T.U.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 21.957,00 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
73,18
mensile
1.829,50

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal senso si era anche espresso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile orario (€. 73,18 : 8) corrisponde al seguente importo, da moltiplicare per le ore di effettiva presenza al lavoro:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione convenzionale oraria
9,15

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli con la qualifica di dirigente e quelli - con mansioni/funzioni direttive - inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000.


6.4. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI AS-SOCIATIVI DI FATTO SOGGETTI AL D.P.R. N. 602/1970

Il D.lgs. n. 423/2001 prevede anche ai fini INAIL una retribuzione convenzionale giornaliera - da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile - annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, allo scopo di applicare la retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007 (v. Allegato n. 5).

Questo superiore imponibile giornaliero ha sostituito il precedente di cui all'articolo 3 del D.M. 3.12.99 (v. circolare n. 61/2001: paragrafo 5.5 e all. 5) e riguarda le stesse attività lavorative della tabella del D.M. (v. Allegato n. 6).

Ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 423/2001, nell'anno 2002 la retribuzione convenzionale è stata pari all'importo giornaliero di  . 26,18, ovvero al "minimale pensionistico", nel rispetto del minimale settimanale introdotto ex lege n. 638/1983 e modificato ex lege n. 389/1989 (v. circolare n. 45/2002, paragrafo 6.4).

Per l'anno 2003 - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 - la retribuzione convenzionale giornaliera è aumentata nella percentuale del 25% calcolata sulla differenza tra il "minimale pensionistico" (€. 26,81) ed il "minimale generale" (€. 38,20) e, dunque, è uguale a €. 29,66 (€. 26,81 + 25% di €. 11,39).

Per gli anni dal 2004 al 2006, l'imponibile giornaliero sarà aumentato nelle percentuali dal 50% al 100% (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 423/2001).

Fino al 31.12.2006 - ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 423/2001 - è confermato il periodo di occupazione media mensile già fissato dal D.M. 3.12.99 (26 giornate lavorative), ma è innovato il graduale riallineamento a tale periodo nei territori del Mezzogiorno, comprese Basilicata e Campania (da 18 giornate nel 2002 a 26 giornate nel 2006).

Per l'anno 2003, i periodi di occupazione media mensile sono i seguenti:

Ambito territoriale
Periodo fissato per l'anno 2003
a)
Territori diversi dal Mezzogiorno
26
giorni lavorativi mensili
b)
Territori del Mezzogiorno
20

Pertanto l'imponibile mensile (€. 29,66 x 26; €. 29,66 x 20) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2003
a)
Territori diversi dal Mezzogiorno
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 26 giorni mensili
771,16
b)
Territori del Mezzogiorno
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 20 giorni mensili
593,20

Questo imponibile convenzionale giornaliero non vale per i soci con contratto part-time, ai quali va applicato l'imponibile convenzionale orario del D.lgs. n. 61/2000 (v. paragrafo 6.2), né vale per i soci da assicurare con i "premi speciali unitari" derivanti dall'articolo 42 T.U.

Dunque il premio ordinario su base convenzionale del D.lgs. n. 423/2001 deve essere riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero in regola con i "requisiti" e gli "adempimenti" stabiliti dagli articoli 2 e 3 - ad esclusione dei

Viceversa, ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero che, pur svolgendo le attività del D.M. 3.12.1999, non sono in regola con i citati "requisiti" e "adempimenti" - deve essere riferito il premio ordinario relativo alla generalità dei soci (su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio), ad esclusione dei

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, si rinvia al notiziario n. 12/1974.

 

7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

L'articolo 30, comma 4, T.U. - come modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 38/2000 - prevede che, "nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3."

Pertanto la retribuzione "di ragguaglio" è pari al minimale di rendita.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 11.823,00 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
Euro
Retribuzione di ragguaglio
giornaliera
39,41
mensile
985,25

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Dunque la retribuzione di ragguaglio è da applicare ai citati familiari, soci e associati di cui all'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U. senza retribuzione effettiva (naturalmente, se non sono stabiliti retribuzioni convenzionali o premi speciali).

 

8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARA-SUBORDINATI.

L'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti", da determinare secondo l'articolo 48 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita.

Nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è prevista una prestazione a tempo e, quindi, l'imponibile non può essere correlato ai giorni di durata della prestazione (per tale motivo, nel libro paga, non è obbligatorio registrare le presenze dei parasubordinati).

Da ciò deriva che il minimale ed il massimale di rendita possono essere divisi solo in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile ( . 11.823,00 : 12;  . 21.957,00 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003
Euro
Minimo e massimo mensile
985,25 … 1.829,50

In sintesi, i lavoratori parasubordinati tutelati sono coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 1 T.U. senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, componenti di collegi e commissioni, amministratori di condominio, insegnanti, ecc.).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 32/2000 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.


9. RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Il Decreto interministeriale 28 marzo 2002 (articolo 2), emanato in attuazione dell'articolo 6 del D.lgs. n. 38/2000, stabilisce che la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva ai sensi dell'articolo 29 T.U., salvi i limiti minimo e massimo di cui all'articolo 116, comma 3, T.U..

Ciò significa che, prima, va applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato nel paragrafo 2.1.1 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003
Euro
Minimo e massimo annuale
11.823,00 … 21.957,00

In sintesi, gli sportivi professionisti tutelati sono coloro che svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline previste dalla legge n. 91/1981 e delle norme emanate dalle Federazioni sportive nazionali.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 48/2002.


* * *


10. PREMI SPECIALI UNITARI

A mente dell'articolo 42 T.U., per particolari lavorazioni appositi decreti ministeriali stabiliscono "premi speciali unitari" in base ad elementi idonei diversi da quelli previsti dal precedente articolo 41 (retribuzione imponibile e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine.

Questi premi sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.U.) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all'anno 2003.


10.1 TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI DEL TITOLARE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO

Il D.M. 1.2.2001 stabilisce premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta - non inferiore al "minimale generale" moltiplicato per 300 - ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (v. Allegato n. 8).

Tali premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo (D.M. 4.12.1981, a cui rinvia il D.M. 1.2.2001).

Questi premi speciali sono riferiti alle imprese artigiane ai sensi della legge-quadro n. 443/1985 e riguardano le seguenti persone:

Gli "artigiani" sono coloro che svolgono lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana (v. articoli 2, 3 e 5 della legge n. 443/1985).

Tra le imprese artigiane sono incluse le società cooperative a responsabilità limitata se operano con gli scopi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 (secondo l'interpretazione dello stesso articolo 3, comma 2, decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 16.12.1999/5.6.2000, n. 401/2000).

Inoltre - a decorrere dal 4 aprile 2001 - l'articolo 13 della legge n. 57/2001 ha integrato l'articolo 5 della legge n. 443/1985 nel senso che l'impresa artigiana può essere esercitata, altresì, in forma di società a responsabilità limitata (non cooperativa) se:

ü opera con gli scopi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985;

ü la maggioranza dei soci, od uno nel caso di due soci, svolge lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società (assemblea e consiglio di amministrazione);

ü presenta domanda di iscrizione alla Commissione provinciale per l'artigianato (iscrizione facoltativa).

Si ricorda che i premi speciali non valgono per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (v. paragrafo 5.4).

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 29/2003 (all. 4).

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2003:

Anno 2003
Euro
Retribuzione minima
giornaliera
38,20
annuale
38,20 x 300 = 11.460,00

Classi di rischio
Premi minimi annuali a persona
Euro
1
65,00
2
135,50
3
266,20
4
416,40
5
583,90
6
750,00
7
921,50
8
1.013,20
9
1.391,80

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 9, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

Nella tabella dell'Allegato n. 10 è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli anni 1998 -2003 (importi in euro).

Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l'adeguamento degli archivi.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.

Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2003/2004.

10.2 FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTA-TORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970

Il D.M. 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal citato D.lgs. n. 423/2001, stabilisce premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta fino al 2006 - non inferiore a quella convenzionale annualmente aumentata - e, per i facchini, al settore di lavorazione (v. paragrafo 6.4).

Tali premi trimestrali sono divisibili in 3 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio (art. 2 D.M.).

Questi premi speciali sono riferiti:

I "facchini" di cui al D.M. 15.7.1987 sono tutti coloro che svolgono le attività di "facchinaggio" indicate nella tabella dell'Allegato n. 6 (comprese le attività di "insacco, pesatura, legatura, …").

Come ricordato nel paragrafo 5.3, a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali, i premi speciali ex D.M. 15.7.1987 riguardano anche i "lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi", ossia nelle aree portuali (v. nota in Allegato n. 6 ).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2: "modalità di applicazione dei premi"), al notiziario n. 12/1974 ed alla circolare n. 60/1987.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l'anno 2003:

Anno 2003
Euro
Retribuzione minima giornaliera
29,66

Categorie di soci
Premi minimi trimestrali a persona
Euro
a) Facchini (*)
I° settore
64,20
II° settore
128,40
III° settore
(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori
115,80

(*) I° settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II° settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III° settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I° e del II° settore). Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I° e del II° settore.

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

 

10.3 FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTA-TORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "NON SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970

Il richiamato D.M. 15.7.1987 (Allegato A, lettera A; Allegato B, lettera A) stabilisce premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta - non inferiore al "minimale generale" - e, per i facchini, al settore di lavorazione.

Questi premi speciali vanno distinti da quelli indicati nel paragrafo precedente poiché sono riferiti agli organismi associativi non in regola con i "requisiti" e "adempimenti" previsti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 602/1970.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alle circolari ed al notiziario indicati nel paragrafo precedente.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l'anno 2003:

Anno 2003
Euro
Retribuzione minima giornaliera
38,20

Categorie di soci
Premi minimi trimestrali a persona
Euro
a) Facchini (*)
I° settore
69,60
II° settore
141,70
III° settore
(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori
147,10

(*) I° settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II° settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III° settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I° e del II° settore). Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I° e del II° settore.

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

 

10.4 PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Il D.M. 15.7.1987 stabilisce, a decorrere dalla campagna olearia '87/'88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta - non inferiore al "minimale generale" - al tipo di frantoio ed alla durata dei lavori.

Se nel frantoio operano lavoratori con retribuzioni effettive, vale la retribuzione del lavoratore meglio retribuito. Se, invece, operano solo lavoratori senza retribuzioni effettive, vale la retribuzione prescelta dal titolare del frantoio (D.M. 18.11.1982).

Questi premi speciali sono riferiti:

Gli altri casi di produzione delle olive sono compresi nella tutela agricola (Titolo II° T.U.), mentre resta fermo che l'attività di frangitura e spremitura non riferibile alla campagna olearia è compresa nella tutela industriale (Titolo I° T.U.) con l'applicazione del premio ordinario.

Per quanto riguarda la durata dei lavori, il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario ("breve periodo") è comunque tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell'ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l'intera campagna olearia.

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2003/2004:

Campagna olearia 2003/ 2004
Euro
Retribuzione minima giornaliera
38,20

Frantoi (*)
Durata dei lavori
Premi minimiper frantoio
Euro
a) Frantoi di tipo A
non superiore a 30 giorni
145,90
intera campagna olearia
459,30
b) Frantoi di tipo B
non superiore a 30 giorni
201,00
intera campagna olearia
560,90

(*) Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse.
Tipo B: qualunque altro frantoio.

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

 

10.5 PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958)

Il D.M. 15.7.1987 stabilisce un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore al limite minimo ex lege n. 537/1981 (v. paragrafo 2.1.2).

Tali lavoratori sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942), che esercitano la pesca quale attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, ed i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico delle leggi sulla pesca (R.D.L. n. 1183/1938), e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.

Questo premio speciale è riferito ai pescatori associati in cooperative o compagnie ed ai pescatori autonomi che svolgono la piccola pesca marittima o la pesca delle acque interne come attività esclusiva o prevalente.

Diversamente, ai pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo, di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., va applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: "modalità di applicazione del premio"), n. 61/1987 e n. 30/1998 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 21.5.2001, 4.2 e 26.2.2003 (sconto pari al 70% del premio dovuto per il periodo 26.11.2000/31.12.2003).

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l'anno 2003:

Anno 2003
Euro
Retribuzione minima giornaliera
21,22

Pescatori di cui alla legge n. 250/1958
Premio minimo mensile a persona
Euro
25,30

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

 

10.6 INSEGNANTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE E ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, NN. 1 E 5, T.U.).

Il D.M. 15.7.1987 (articolo 2) stabilisce un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore al "minimale generale" moltiplicato per 300.

Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell'anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, ex lege n. 537/1981 e - solo fino al 31.3.2000 - ex lege n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione "prescolare" e "scolare").

Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione a regime:

Il premio speciale vale, altresì, per gli insegnanti che fanno uso di macchine elettriche o frequentano ambienti organizzati ove sono presenti tali macchine (v. circolare n. 28/2003).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alla circolare n. 62/1987 e alla lettera S.N.G.A. 13.12.1993.

Riguardo alla regolazione 2002/2003, le Unità territoriali devono acquisire dalle scuole e dagli istituti gli elementi per l'esatta determinazione del premio riferito ad ogni insegnante: il settore di insegnamento ("prescolare" o "scolare"), le eventuali funzioni direttive svolte in aggiunta all'insegnamento e, ad esclusione dei docenti di cui alla citata lettera D.C.R. 26.1.1999, la retribuzione effettiva nell'anno scolastico.

Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei corrispondenti e dovuti premi annuali da valere per l'anno scolastico 2002/2003:

Insegnamento prescolare
2002
2003
Euro
Insegnanti con funzioni direttive
retribuzione minima
giornaliera
39,45
40,40
annuale
11.835,00
12.120,00
2002/2003
12.072,50
premio minimo annuale a persona
corrispondente
50,80
52,00
dovuto
51,80
 
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
37,31
38,20
annuale
11.193,00
11.460,00
2002/2003
11.415,50
premio minimo annuale a persona
corrispondente
48,00
49,20
dovuto
49,00

Insegnamento scolare
2002
2003
Euro
Insegnanti con funzioni direttive
retribuzione minima
giornaliera
40,46
41,43
annuale
12.138,00
12.429,00
2002/2003
12.380,50
premio minimo annuale a persona
corrispondente
52,10
53,30
dovuto
53,10
 
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
37,31
38,20
annuale
11.193,00
11.460,00
2002/2003
11.415,50
premio minimo annuale a persona
corrispondente
48,00
49,20
dovuto
49,00

N.B.: Ad esclusione dei docenti di cui alla citata lettera D.C.R. 26.1.1999, per una retribuzione nell'anno scolastico superiore a quella minima 2002/2003, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2002/2003 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell'anno scolastico superiore).

 

10.7 ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRU-ZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, N. 5, T.U.).

Il richiamato D.M. 15.7.1987 (articolo 1) stabilisce un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma, naturalmente, questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

Si ricorda che sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli alunni delle scuole materne ed elementari che svolgono attività ludico-motoria.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle lettere ed alle circolari indicate nel paragrafo precedente, nonché alla lettera Direzione Centrale Rischi 20.2.2001 ed alle circolari n. 5 e n. 29/2003 (all. 4).

Tenuto conto della rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 2002, si illustra l'importo del premio annuale da valere - in via provvisoria - per l'anno scolastico 2002/2003:

Anno scolastico 2002/2003: anticipo
Premio annuale a persona
Euro
Alunni e studentidi scuole o istituti non statali
1,89

 

10.8 CANDIDATI ALL'EMIGRAZIONE SOTTOPOSTI A PROVA D'ARTE PRIMA DELL'ESPATRIO (ART. 4, N. 5, T.U.)

Il D.M. 15.7.1987 stabilisce un premio a persona per ogni prova d'arte nella misura di L. 6.000, ovvero €. 3,10.

Questo premio speciale - l'unico non soggetto a variazioni - è riferito anche alle persone sottoposte a prove tecnico-pratiche ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento od a prove di idoneità dopo il periodo di apprendistato.

L'importo citato è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico-pratiche o di idoneità.

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.


10.9 MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (LEGGE N. 93/1958; D.P.R. N. 1055/1960; ART. 6 LEGGE N. 25/1983).

Il D.M. 24.9.1996 stabilisce premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

Al riguardo, è da precisare che per "apparecchio radiologico" ai fini assicurativi INAIL si identifica ogni sorgente radiogena (tubo radiogeno), a prescindere dalla configurazione della sorgente di alta tensione e dai dispositivi di regolazione e controllo a cui il tubo radiogeno è asservito.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di "becquerel" utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

Questi premi speciali sono riferiti alla tutela assicurativa delle seguenti persone:

Resta fermo che i tecnici sanitari di radiologia medica subordinati sono da assicurare con l'applicazione del premio ordinario su base imponibile effettiva.

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico (articolo 2 del D.P.R. n. 1055/1960).

Un apparecchio radiologico si presume "funzionante" se il possessore o l'utilizzatore non dimostra che è reso inservibile o smantellato.

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alla circolare n. 17/1961, al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera-circolare n. 43/1986, alle circolari n. 20/1987, n. 9 e n. 68/1988, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, al notiziario n. 48/1991, alle circolari n. 41 e n. 56/1991, n. 16/1992, n. 23/1993, n. 14/1994 (all. 3), n. 6 e n. 62/1995, n. 35 e n. 70/1996 (all. 3), n. 72 e n. 73/1996, n. 79/1997, n. 9, n. 23 e n. 30/1998, n. 52/1999 (all. 3) e n. 70/1999, n. 72/2000, n. 27/2002 e n. 29/2003.

Nelle tabelle dell'Allegato n. 11 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti dal D.M. 24.9.1996 per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.


* * *


11. PROFILO RISARCITIVO

Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.

ü L'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2002, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.

ü Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2002, il minimale ed il massimale di rendita - per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno - corrispondono ai seguenti importi:

1° luglio 2002
Euro
Minimale di rendita
annuale
11.823,00
giornaliero
39,41
 
Massimale di rendita
annuale
21.957,00
giornaliero
73,18

 

* * *


Si fa riserva di comunicare gli importi aggiornati - dal 1° luglio 2003 - di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7, 8, 9 e 10.7 appena sarà pubblicato in G.U. il decreto interministeriale di rivalutazione delle rendite previsto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 38/2000.

 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA

 

Allegati: 11
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11