Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 6 del 28 gennaio 2003
Oggetto: Art. 116, comma 12, Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sanzioni amministrative. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002.


Quadro normativo
Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante depenalizzazione e modifiche al sistema penale.
Articoli 18 (ordinanze-ingiunzioni) e 35, commi 2, 3 e 7 (violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie).

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 116, comma 12: sanzioni amministrative.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2001 (Legge 23 dicembre 2000, n.388. Disposizioni in materia di lavoro: chiarimenti operativi).

Circolare INAIL n. 56/2001: relativa al nuovo sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.116, commi da 8 a 20, della Legge 23 dicembre 2000, n.388.

Si fa riferimento alle istruzioni impartite dalla scrivente Direzione con nota del 20 febbraio 2001 ed alla successiva circolare n.56 del 27 luglio 2001 (paragrafo 5) - riguardanti le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative introdotte dall'art.116, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, n.388 (Legge finanziaria per il 2001) - per ridefinirne il contenuto, a seguito di quanto disposto in materia dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza indicata in oggetto.

Preliminarmente, si rammenta che la sopraindicata norma ha stabilito che "Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n.689".

Ne consegue che, per le violazioni di cui ai commi 2 (inadempienze contributive - cd. violazioni sostanziali dirette) e 3 (inadempienze amministrative da cui derivano le inadempienze contributive - cd. violazioni sostanziali indirette) dell'art.35 della Legge n.689/1981, sono abolite tutte le sanzioni amministrative. Restano in vigore, invece, le sanzioni amministrative di cui al citato art.35, comma 7 (inadempienze amministrative da cui non derivano inadempienze contributive - cd. violazioni formali).

Le istruzioni impartite sull'argomento con la nota e la circolare summenzionate hanno precisato - secondo i chiarimenti operativi forniti in proposito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.12 del 22 gennaio 2001 - che la nuova disciplina è applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2001 e, pertanto, da tale data sono da considerarsi "abrogate" tutte le sanzioni amministrative relative alle violazioni sostanziali dirette e indirette.

Secondo tale interpretazione, quindi, per la definizione del periodo temporale di operatività della nuova disciplina occorreva fare riferimento alla data di commissione dell'illecito amministrativo e, pertanto, l'accertamento eseguito per violazioni antecedenti al 1° gennaio 2001 doveva comportare l'applicazione delle conseguenti sanzioni secondo il previgente regime.

Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n.7524 del 22 maggio 2002, pur confermando il principio di irretroattività in materia di illeciti amministrativi ex lege n.689/1981, ha, stabilito che "dopo l'entrata in vigore dell'art.116, comma 12, della Legge n. 388/2000, non possono più adottarsi ordinanze ingiunzioni, per quanto riguarda le sanzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, pur se riferite ad omissioni contributive verificatesi, o accertate in epoca anteriore al 1° gennaio 2001".

Ha ritenuto, al riguardo, la Suprema Corte che - proprio per la formulazione testuale dell'art.116, comma 12, della Legge n.388/2000 - il legislatore ha inteso "abolire" le sanzioni amministrative e non "abrogare" le norme sanzionatorie, che "formalmente" rimangono in vigore. Pertanto, venuta meno nell'ordinamento la categoria delle sanzioni amministrative a fare data dal 1° gennaio 2001, queste non possono più trovare successiva applicazione per le condotte pregresse a causa della sopravvenuta inesistenza del tipo di sanzione precedentemente prevista.

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Alla luce di quanto sopra detto, da parte delle competenti Strutture non dovrà più procedersi, a fare data dal 1° gennaio 2001, alla redazione ed alla notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo per le violazioni sostanziali dirette ed indirette, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.35 della Legge n.689/1981, antecedenti l'entrata in vigore della Legge n.388/2000.

Parimenti, non dovrà procedersi all'emissione, per gli stessi illeciti, di ordinanze-ingiunzioni e dovranno, altresì, essere revocate d'ufficio tutte quelle non ancora passate in giudicato, per le quali, cioè, non siano ancora trascorsi i termini di opposizione.

 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA