Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 43 del 22 maggio 1975
Oggetto: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio". Legge 18 dicembre 1973 n.877. Retribuzioni convenzionali: decreto interministeriale 6 novembre 1974.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974 é stato pubblicato il decreto interministeriale 6 novembre 1974 (allegato n.1), che ha determinato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori a domicilio, valide, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", per un periodo di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima (20 gennaio 1974).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza - con lettera in data 2 febbraio 1975, ha precisato che tali retribuzioni convenzionali valgono anche agli effetti risarcitivi.

L'emanazione del decreto di cui sopra consente di sciogliere le riserve in proposito contenute nella circolare n. 37/1974, con la quale sono state impartite istruzioni per l'attuazione della citata legge 18 dicembre 1973, n. 877, e di dare sistemazione definitiva ai rapporti assicurativi, sia sotto il profilo contributivo sia sotto il profilo indennitario.

Si ritiene utile, inoltre, segnalare che, con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1974 (allegato n. 2), é stato approvato il modulo del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, al quale va fatto riferimento per ogni verifica della retribuzione effettiva.

Persone assicurate

In via preliminare, a completamento di quanto precisato a pagina 2 - 5° e 6° capoverso - della ricordata circolare n. 37/1974, si ritiene opportuno ribadire che la legge in esame tutela il lavoratore a domicilio, come tale iscritto nel registro istituitosi sensi dell'articolo 4 della legge stessa, anche se si avvale dell'aiuto "accessorio" di membri della sua famiglia conviventi ed a carico.

Un particolare problema si pone riguardo alla definizione del concetto di "accessorietà", al fine di individuare l'ipotesi in cui l'aiuto risulti prestato in forma eccedente il carattere accessorio.

Questa Direzione generale, non potendo disconoscere le difficoltà di una soluzione in via di principio del problema, anche in considerazione del breve periodo di applicazione della normativa in discorso, si riserva di fornire istruzioni al riguardo in base alla valutazione di eventuali singole fattispecie.

A tal fine le Sedi segnaleranno i casi nei quali l'aiuto del familiare, in quanto abituale - cioè prestato con continuità, regolarità, frequenza nonché indispensabile per il completamento del ciclo lavorativo, appaia tale da trascendere i limiti dell'accessorietà.

Premi

Sulla base delle norme contenute negli articoli 2 e 3 del citato decreto 6 novembre 1974, si dispone quanto segue:

- per i lavori commessi di durata coincidente con il mese: sarà ovviamente assunta come retribuzione utile per il calcolo del premio la retribuzione convenzionale, prevista nella tabella, relativa alla corrispondente classe di retribuzione effettiva;

- per i lavori commessi di durata diversa dal mese: tenuto conto che il coefficiente 0,733 esprime il rapporto tra il numero massimo dei giorni di effettiva prestazione lavorativa (22) previsto dall'articolo 3 del citato decreto e quello del giorni di un mese (30), il numero ragguagliato alle giornate, per il quale moltiplicare la retribuzione convenzionale giornaliera (calcolata come appresso esposto), sarà il prodotto tra il numero delle giornate effettive ed il predetto coefficiente.

Esempio: lavoro commesso per il periodo 1.1. - 21.1.; giorni di calendario: 21; giornate da ragguaglio: 16 (15 arrotondato a 16 per i decimali), ossia il prodotto 21 x 0,733.

L'eventuale presenza di decimali comporterà sempre l'arrotondamento per eccesso.

La retribuzione convenzionale giornaliera sarà calcolata nel seguente modo: il compenso effettivo lordo va diviso per il numero effettivo dei giorni di calendario del lavoro commesso e moltiplicato per trenta (durata media di un mese). Si ottiene in tal modo la retribuzione effettiva mensile necessaria per individuare la retribuzione convenzionale mensile di tabella; questa ultima va a sua volta divisa per 22.

Esempio: lavoro commesso per il periodo 1.1. - 21.1.; giorni di calendario: 21. Compenso lordo: L. 70.000 Lire 70.000: gg.21 = 3.333,33 x gg.30 = L. 99.999,99. Tale importo é compreso nella classe di retribuzioni effettive che va da L.90.091 a L.120.120, e la corrispondente retribuzione convenzionale é di L.90.090.

Lire 90.090: 22 = L. 4.095, retribuzione convenzionale giornaliera. Moltiplicando tale retribuzione per le 16 giornate da ragguaglio, si otterrà la retribuzione convenzionale imponibile di L. 65.520.

Procedendo con i criteri sovraesposti per ogni singola commessa ricadente nel periodo assicurativo, si otterrà l'ammontare della retribuzione convenzionale complessiva per l'intero periodo, sulla quale sarà applicato il tasso di premio.

Sulla base dei criteri innanzi illustrati le Sedi riliquideranno i premi ed imposteranno le nuove liquidazioni con decorrenza 20 gennaio 1974, data di entrata in vigore della legge.

A tal fine le retribuzioni relative ai lavoratori a domicilio denunciate sui moduli 57 D.L. in data successiva a quella della pubblicazione del decreto ministeriale in argomento dalle ditte interessate devono essere considerate convenzionali, salvo apposita dichiarazione contraria.

Invece, per le operazioni di conguaglio dei premi già richiesti sulla base delle retribuzioni effettive (cfr. pag.6 della circolare n. 37/ 1974), é necessario acquisire dal datore di lavoro i dati essenziali per l'esatto conteggio del premio, utilizzando un apposito prospetto predisposto secondo lo schema allegato, da riprodurre con tiratura a ciclostile (allegato n.3).

Analogamente si procederà per tutti i casi in cui i datori di lavoro richiedano la rettifica della dichiarazione delle retribuzioni.

Nei predetti casi di conguaglio, ai fini dell'aggiornamento dell'archivio tariffa, le unità operative che non si avvalgono della procedura meccanizzata dovranno comunicare a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per ognuna delle posizioni assicurative l'importo delle retribuzioni convenzionali imponibili, utilizzando la scheda di rilevazione dati.

Le unità operative che, invece, si avvalgono della procedura meccanizzata si limiteranno ad inviare una lista delle posizioni assicurative con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo complessivo annuo delle retribuzioni convenzionali.

Per quanto concerne l'applicazione delle penalità e degli interessi, come da accordi intercorsi con l'INPS e l'INAM, e con l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si dispone che:

- se il datore di lavoro ha pagato, salvo conguaglio, premi liquidati sulle retribuzioni effettive, non saranno richiesti penalità ed interessi, avendo lo stesso adempiuto alla propria obbligazione per quanto possibile in relazione alle norme esistenti;

- se il datore di lavoro ha denunciato i propri lavoratori a domicilio senza indicare le retribuzioni effettive e, quindi, non consentendo la liquidazione provvisoria dei premi, il premio pregresso va regolato con l'applicazione delle norme di cui al D.M. 6 novembre 1974 ed i premi saranno maggiorati degli interessi legali;

- se il datore di lavoro non ha denunciato i propri lavoratori a domicilio, i premi saranno liquidati come sopra e saranno applicati le penalità e gli interessi secondo la normativa vigente, avendo già la Legge 18 dicembre 1973, n. 877 stabilito l'obbligo della denuncia dei lavoratori a domicilio dipendenti.

Libri matricola e paga

Mentre si conferma quanto precisato al riguardo con la circolare n. 37/1974, pagina 6, si rende noto che sono in commercio libri matricola e paga unificati, appositamente predisposti per la registrazioni relative ai lavoratori a domicilio.

Tali libri, che hanno ogni pagina riservata ad un solo lavoratore a domicilio, consentono di registrare, oltre ai dati che normalmente devono essere riportati sul libro matricola, anche quelli attinenti alle commesse affidate ed agli importi corrisposti per le stesse al lordo ed al netto delle ritenute.

Per rendere più spedita la vidimazione dei suddetti libri e superare eventuali difficoltà che potrebbero essere rappresentate dalle ditte interessate, é opportuno che le Sedi interpellino preventivamente il competente Ispettorato del lavoro in merito all'idoneità degli stessi a sostituire quelli regolamentari, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 25 del Testo Unico.

Denuncia di infortunio e prestazioni

I committenti provvederanno a redigere la denuncia di infortunio sul modulo 4.I. indicando sul prospetto di cui al fac-simile allegato, da riprodurre con tiratura a ciclostile e da fornire di volta in volta agli interessati (allegato n.4), la retribuzione effettiva riferita alla commessa, o alle commesse, ricadenti nei quindici giorni precedenti l'evento.

All'uopo gli interessati dovranno evidenziare:

1) data di consegna e di riconsegna desunta dal quadro A del libretto personale di controllo di cui al D.M. 15 febbraio 1974 per le lavorazioni ultimate nella quindicina precedente l'evento (cioè, per le quali si é verificata la riconsegna nel periodo considerato), nonché per quella in corso alla data dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale;

2) misura della retribuzione corrisposta per ogni singola commessa, comprensiva di tutti gli emolumenti assoggettabili a contribuzione;

3) numero di giornate comprese nel periodo o nei periodi di lavorazione, inclusi i giorni di consegna e riconsegna, con l'avvertenza che, nel caso di sovrapposizione di commesse, le giornate dovranno essere calcolate una sola volta e riferite alla prima lavorazione.

In base ai dati in parola, le Sedi procederanno come segue:

a) evidenza delle giornate di effettivo lavoro incluse nella quindicina considerata;

b) retribuzione riferita allo stesso periodo, ricavata dividendo la retribuzione complessiva della singola lavorazione per il totale delle giornate relative e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle giornate, sempre concernenti la stessa lavorazione, incluse nella quindicina;

c) determinazione del numero convenzionale delle giornate di effettiva prestazione di lavoro (numero delle giornate incluse nella quindicina per 0,733 = numero convenzionale delle giornate; con arrotondamento all'unità superiore), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto;

d) determinazione della retribuzione giornaliera effettiva rappresentata dal quoziente tra la retribuzione complessiva riferita ai quindici giorni precedenti l'evento (v. lettera b) ed il numero convenzionale di giornate di effettiva prestazione lavorativa (v. lettera c);

e) individuazione della classe di retribuzione giornaliera effettiva prevista dall'articolo 1 del decreto;

f) determinazione della corrispondente retribuzione giornaliera convenzionale, ottenuta dividendo per ventidue la retribuzione convenzionale mensile fissata dal decreto.

Per ciò che concerne la rendita, si dovrà procedere analogamente a quanto innanzi esposto, con riferimento, ovviamente, ai dodici mesi precedenti l'evento. Per l'acquisizione degli elementi necessari si farà ricorso al libretto personale di controllo innanzi citato, rilevando le commesse per le quali si é verificata la riconsegna nel periodo considerato, nonché quella in corso alla data dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale.

Ottenuta la retribuzione effettiva giornaliera - dividendo la retribuzione complessiva riferita alle commesse dell'anno precedente l'evento (determinata secondo il procedimento sub b) per il numero convenzionale di giornate di effettiva prestazione lavorativa - potrà essere individuata la classe di retribuzione mensile effettiva e la corrispondente retribuzione mensile convenzionale. Quest'ultima, moltiplicata per dodici, darà la retribuzione convenzionale annua di cui calcolare la rendita di legge.

Negli allegati nn. 5, 6 e 7 sono esemplificate alcune ipotesi di calcolo.

Si elencano qui di seguito, per quanto utile, le retribuzioni convenzionali, mensili e giornaliere, e le relative retribuzioni effettive.

CLASSI DI RETRIBUZIONI MENSILI

CLASSI DI RETRIBUZIONI GIORNALIERE

Effettive

Convenzionali

Effettive

Convenzionali

Fino a L. 40.040 mensili

33.000

Fino a L. 1.820

1.500

Da L. 40.041 a L. 60.060

40.040

Da L. 1.821 a L. 2.730

1.820

Da L. 60.061 a L. 90.090

60.060

Da L. 2.731 a L. 4.095

2.730

Da L. 90.091 a L. 120.120

90.090

Da L. 4.096 a L. 5.460

4.095

Da L. 120.121 a L. 150.150

120.120

Da L. 5.461 a L. 6.825

5.460

Oltre L. 150.150 mensili

150.150

Oltre L. 6.825

6.825

 

Le disposizioni che precedono devono intendersi applicabili a tutti i casi di infortunio e di malattia professionale verificatisi successivamente al 20 gennaio 1974, anche se il periodo di rilevazione della retribuzione effettiva (quindicinale o annuale) ricada anteriormente alla data indicata.

Le Sedi cureranno la riliquidazione delle indennità eventualmente liquidate in base ai criteri provvisori di cui alle pagine 6 e 7 della citata circolare n. 37/1974.

Eventuali difficoltà, che dovessero sorgere in fase applicativa, saranno segnalate a questa Direzione generale.

 

All. n.7

Allegato n. 1 alla circolare n. 43/1975

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori a domicilio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi del predetto art. 9, secondo comma, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori a domicilio;

Sentita la commissione centrale per il lavoro a domicilio;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, da valere ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori a domicilio sono stabilite, con riferimento a classi di retribuzioni effettive, nelle misure mensili indicate nella seguente tabella:

Classi di retribuzioni effettive

Retribuzioni convenzionali

Fino a L. 40.040 mensili . . . .

L. 33.000 mensili

Da L. 40.041 a L. 60.060 mensili . .

L. 40.040 mensili

Da L. 60.061 a L. 90.090 mensili . .

L. 60.060 mensili

Da L. 90.091 a L. 120.120 mensili .

L. 90.090 mensili

Da L. 120.121 a L. 150.150 mensili .

L. 120.120 mensili

Oltre le lire 150.150 mensili. . .

L. 150.150 mensili

 

Art. 2.

Le retribuzioni mensili indicate nella tabella di cui all'art. 1 sono ragguagliate a giornata secondo il rapporto di 1:22.

Art. 3.

Per giornate di effettiva prestazione di lavoro si intendono quelle del periodo intercorrente tra la data di consegna del lavoro e quella di riconsegna del lavoro eseguito desunte dal quadro A del libretto personale di controllo di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1974 fino ad un massimo di 22 giornate per un periodo mensile e con rapporto analogo per le commesse di durata diversa dal mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato n. 2 alla circolare n. 43/1975

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1974

Approvazione del modello di libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge dicembre 1973, n. 877, alla tutela del lavoro a domicilio, per cui il lavoratore deve essere munito di speciale di controllo;

Considerato che lo stesso art. 6 dispone che detto libretto deve essere conforme il modello approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello di libretto personale di controllo di cui dev'essere fornito il lavoratore a domicilio a dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 2

Il libretto é costituito di un frontespizio conforme all'allegato A, e da un numero variabile di fogli intercalari, conformi all'allegato B, di due diverse colorazioni sistemati in coppia in modo che ogni foglio sia sovrapposto alternativamente ad altro uguale di colorazione diversa.

La numerazione deve essere effettuata per ciascuna coppia di fogli.

Art. 3.

Le scritturazioni sul libretto personale di controllo devono essere eseguite a ricalco sui due fogli sovrapposti di colorazione diversa, il cui secondo foglio deve essere conservato dal committente. A tal fine, il secondo foglio della coppia deve portare una perforazione lungo il margine sinistro di attaccatura del libretto.

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato n.5 alla circ. n. 43/1975

1° Esempio - Retribuzione da assumere per il calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Inf. 30 gennaio 1975

Periodo di rilevazione: 15 - 29 gennaio 1975

1^ commessa:

consegna 16 gennaio-riconsegna 22 gennaio (gg.7) - retribuzione L. 21.000

2^ commessa:

consegna 23 gennaio - riconsegna 31 gennaio (gg.9) - retribuzione L. 31.500

- Per la 1^ commessa si assume l'intera retribuzione in quanto il periodo di lavorazione rientra interamente nella quindicina.

- Per la 2^ commessa, tenuto conto che la riconsegna era pattuita per il 31 gennaio, la retribuzione va riferita ai 7 giorni inclusi nella quindicina e cioè:

L.31.500 : 9 = L.3.500 x 7 = L.24.500

Retribuzione complessiva (L.21.000 + L.24.500) L. 45. 500

Giorni complessivi (7+7) 14 x 0,733 = gg. convenzionali 11

Retribuzione giornaliera effettiva: L.4.136

Retribuzione giornaliera convenzionale su cui calcolare l'indennità: L.4.095.

 

Allegato n. 6 alla circ. n. 43/1975

2° Esempio - Retribuzione da assumere per il calcolo dell'indennità per inabilita temporanea assoluta.

Inf. 30 gennaio 1975

Periodo di rilevazione: 15 - 29 gennaio 1975

1^ commessa:

consegna 10 gennaio - riconsegna 16 gennaio (gg.7) - retribuzione L.21.000

2^ commessa:

consegna 15 gennaio - riconsegna 2 febbraio (gg.19) - retribuzione L. 57.000

- per la 1^ commessa, tenuto conto che la consegna ha avuto luogo precedentemente all'inizio del periodo di rilevazione, la retribuzione va riferita ai 2 giorni inclusi nella quindicina e cioè:

L.21.000 : 7 = L.3.000 x 2 = L.6.000

- Per la 2^ commessa, tenuto conto che la riconsegna era pattuita per il 2 febbraio, la retribuzione va riferita ai 15 giorni inclusi nella quindicina e cioè:

L. 57.000 : 19 = L.3.000 x 15 = L.45.000

Per la stessa commessa devono quindi essere detratti gg.2 per i quali vi e sovrapposizione con la 1^ commessa.

Retribuzione complessiva (L.6.000+L.45.000) L. 51.000

Giorni complessivi (2+13) 15 x 0,733 = gg. convenzionali 11

Retribuzione giornaliera effettiva: L. 4.636

Retribuzione giornaliera convenzionale su cui calcolare l'indennità: L. 4.095.

 

Allegato n. 7 alla circ. n. 43/1975

3° Esempio - Retribuzione da assumere per il calcolo della rendita.

Inf. 30 gennaio 1975

Periodo di rilevazione: 30 gennaio 1974 - 29 gennaio 1975

1^ commessa:

consegna 10 febbraio - riconsegna 15 marzo (gg. 34) retribuzione L.102.000

2^ commessa:

consegna 20 marzo - riconsegna 12 aprile (gg. 24) retribuzione L. 60.000

3^ commessa:

consegna 2 maggio - riconsegna 31 maggio (gg. 29) retribuzione L. 92.800

4^ commessa:

consegna 29 maggio - riconsegna 20 giugno (gg. 23 - 3 = 20) retribuzione L. 69.000

5^ commessa:

consegna 2 luglio - riconsegna 10 agosto (gg. 31) retribuzione L.108.500

6^ commessa:

consegna 20 settembre - riconsegna 3 ottobre (gg. 14) retribuzione L. 56.000

7^ commessa:

consegna 10 ottobre - riconsegna 6 novembre (gg. 28) retribuzione L.100.800

8^ commessa:

consegna 20 novembre - riconsegna 10 dicembre (gg. 22) retribuzione L. 72.600

9^ commessa:

consegna 8 gennaio - riconsegna 4 febbraio (gg. 28) retribuzione L.-106.400

Per l'ultima commessa la retribuzione riferita ai giorni inclusi nel periodo di rilevazione e: L.106.400:

28 = L.3.800 x 22 = L.83.600.

Retribuzione complessiva

L. 745.300

Giorni complessivi 224 x 0,733 = gg.convenzionali

165

Retribuzione giornaliera effettiva

L. 4.516,96

Retribuzione mensile effettiva (L.4.516,96 x 22)

L. 99.373

Retribuzione convenzionale mensile

L. 90.090

Retribuzione convenzionale annua da assumere per il calcolo della rendita (L. 90.090 x 12)

L. 1.081.080