Organo: Presidenza della Repubblica
Documento: Decreto del 24 settembre 1997, n. 367 (G.U. n. 253 del
29 ottobre 1997).
Oggetto: Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Art. 2.
Organi.
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
Art. 3.
Presidente.
1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;
b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
d) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
e) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
f) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
g) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.
Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza.
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:
a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
b) otto membri in rappresentanza dei datori di lavoro;
c) quattro membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.
2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del Presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni:
a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonchè i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;
d) approva le tariffe dei premi e dei contributi;
e) decide, in via definitiva, i ricorsi già attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Art. 6.
Collegio dei sindaci.
1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
Art. 7.
Direttore generale.
1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.